Dopo Donau e Groupama Assicurazioni è la terza compagnia più sanzionata nell’ultimo bollettino di novembre dell’istituto di vigilanza.
Dopo Donau e Groupama Assicurazioni, la terza compagnia più sanzionata da Ivass nell’ultimo bollettino di novembre (pubblicato il 31 dicembre scorso) è Generali Italia spa, con 93.150 euro. L’importo include anche i provvedimenti sanzionatori nei confronti delle ormai ex compagnie Assicurazioni Generali, Ina Assitalia e Alleanza Toro, confluite in Generali Italia spa.
Entrando nel dettaglio, le sanzioni (pari complessivamente a 50.180 euro) che hanno riguardato esclusivamente Generali Italia spa sono state inflitte per mancato rispetto (per tre sinistri del ramo Rc auto) dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato e per non aver rispettato (per due sinistri del ramo Rc auto) i termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
L’istituto di vigilanza ha poi multato (4.150 euro) le ormai ex Assicurazioni Generali per mancato rispetto, per un sinistro del ramo Rc auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato e per il rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
L’ex Ina Assitalia è stata sanzionata attraverso 4 ordinanze, per un importo complessivo di 14.910 euro. In particolare tre ordinanze hanno riguardato il mancato rispetto, per un sinistro del ramo Rc auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato, e una il mancato rispetto, sempre per un sinistro del ramo Rc auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Infine, 23.910 euro di multa è stata comminata all’ex Alleanza Toro, per mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro Rc auto; per mancato rispetto, per un sinistro del ramo Rc auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa; per mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio; per il rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio; per mancato rispetto, per un sinistro del ramo Rc auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Fabio Sgroi
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