sabato 06 Settembre 2025

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

GENERALI ITALIA E ASSICURAZIONI GENERALI SANZIONATE DALL’IVASS

In totale la multa riportata nell’ultimo bollettino di ottobre sfiora i 235.000 euro. Infrazioni non solo nelle procedure legate ai reclami, ai risarcimenti,all’informazione sui prodotti, ma anche alla mancata adozione di sistemi di controllo interno e di procedure di gestione dei rischi.
 

Generali Trieste sedeDopo UnipolSai, la seconda compagnia più multata dall’Ivass nell’ultimo bollettino di ottobre è stata Generali Italia. Per l’impresa assicurativa di Mogliano Veneto (Treviso) la sanzione è stata di 167.671,67 (la somma di 25 ordinanze). Un’altra ammenda è stata inflitta ad Assicurazioni Generali (un’ordinanza di 66.667 euro). Si può quindi parlare di una sanzione complessiva comminata al Leone di 234.338,67 euro.

Le violazioni commesse da Generali Italia hanno riguardato in particolare gli articoli 7 (reclami) e 189 (poteri di indagine), comma 1 (l’Ivass può chiedere informazioni, ordinare l’esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi, nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione) del Codice delle assicurazioni private (Cap) e 6 (gestione dei reclami), comma 2 (l’Isvap può richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, i quali forniscono riscontro nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta) del regolamento Isvap 24/2008; gli articoli 134 (attestazione sullo stato di rischio) del Cap e 4 del Regolamento Isvap n.4/2006 (obblighi informativi a carico di imprese a scadenza contratti Rc auto), gli articoli 141 (risarcimento del terzo trasportato) e 148 (procedura di risarcimento) del Cap, gli articoli 146 (diritto di accesso agli atti) del Cap e 5 del decreto ministeriale 191/2008 (disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all’articolo 146 del Codice delle assicurazioni private), gli articoli 149 e 150 del Cap (procedura di risarcimento diretto e disciplina del sistema di risarcimento diretto) e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 254/2006 (regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale a norma dell’articolo 150 del Cap), e degli articoli 183 (regole di comportamento) del Cap e 35 8riscontro a richieste di informazione), comma 1, del regolamento Isvap 35/2010.

Entrando nel dettaglio, Generali Italia è stata multata per una serie di violazioni (alcune reiterate). Vediamole: mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall’Ivass relativamente ad alcuni reclami; rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio; mancato rispetto, per alcuni sinistri del ramo Rc auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento (anche diretto) al danneggiato e dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento (anche diretto) al danneggiato; mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di alcuni fascicoli di alcuni sinistri Rc auto; mancato riscontro all’interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa a un prodotto assicurativo danni.

LA SANZIONE AD ASSICURAZIONI GENERALI – Come detto, l’Ivass ha multato anche Assicurazioni Generali per mancata adozione e formalizzazione da parte dell’organo amministrativo di un efficace sistema di presidio dei rischi di non conformità a norme e di coerenti strumenti di verifica dei poteri delegati; mancata adozione, in qualità di capogruppo, dei provvedimenti necessari a garantire la stabile ed efficiente gestione del gruppo, con particolare riferimento ai sistemi di controllo interno e alle procedure di gestione dei rischi. La sanzione è stata di 66.667 euro.

Fabio Sgroi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN COPERTINA