Prima la sospensione della delibera con cui il Gruppo agenti Sasa Assicurazioni e Vita era stato sciolto; adesso, la sentenza che ha di fatto giudicato «illegittima» l’allora modifica dell’ordine del giorno, con l’annullamento della delibera.
La seconda sezione civile del Tribunale ordinario di Venezia (giudice unico Alessandra Ramon) ha dato ragione ai 15 agenti che hanno di fatto contestato la delibera assembleare del 2 ottobre 2015 che statuiva lo scioglimento del Gasav, il Gruppo agenti Sasa Assicurazioni e Vita, e la successiva fusione con il Magap (Milano Assicurazioni gruppo agenti professionisti). tuttointermediari.it si era occupato del caso con un articolo pubblicato a febbraio scorso.
In sostanza, gli agenti iscritti alla rappresentanza agenziale hanno dato mandato a un legale di fiducia, l’avvocato Paolo Ventriglia, con studio a Pomigliano d’Arco (Napoli), di impugnare, sospendere e quindi annullare la delibera assembleare, contestando «la volontà manifestata da alcuni agenti associati al Gasav, volta a modificare gli argomenti oggetto di trattazione e posti all’ordine del giorno della assemblea straordinaria» convocata in quei giorni. In particolare, «su richiesta di una minoranza degli associati, dopo aver proposto la mozione di modifica dei punti posti all’ordine del giorno, si è votata prima la modifica dei quorum deliberativi richiesti per la modifica dello statuto Gasav e, successivamente, con ulteriore mozione, si è aperta la votazione per lo scioglimento del gruppo agenti». L’esito delle votazioni aveva portato allo scioglimento del gruppo. Una decisione, quest’ultima, che sempre secondo i 15 agenti «è stata votata di fatto dal parere dei presenti in sala che però rappresentavano meno del 25% degli iscritti al Gasav».
L’impugnativa era stata promossa, appunto, dinanzi al tribunale di Venezia e lo scorso 6 febbraio era stata emessa formale ordinanza volta a sospendere la delibera del 2 ottobre 2015. Nella sentenza, la modifica dell’ordine del giorno è stata giudicata «illegittima» e dunque è stato accolto l’annullamento della delibera in questione.
Fabio Sgroi
© RIPRODUZIONE RISERVATA











