venerdì 12 Settembre 2025

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

GARANZIE FINANZIARIE NEL SETTORE RIFIUTI: L’IVASS INDICA LA STRADA PER RISOLVERE LE CRITICITA’

Per il settore assicurativo sono due le aree meritevoli di intervento: «eliminare o attenuare i fattori che possono rendere più difficile offrire la copertura da parte delle compagnie; minimizzare il rischio che formulazioni contrattuali specifiche svuotino, di fatto, il contenuto atteso della garanzia».

 

Dopo aver delineato il quadro normativo di riferimento delle garanzie finanziarie nel settore rifiuti e i numeri in ambito assicurativo, nonché le criticità rilevate, l’Ivass, nel corso di un’audizione tenuta qualche settimana fa presso la commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali a essi correlati, ha approfondito le iniziative che sta mettendo in campo per affrontare le criticità.

Fra queste si segnala la redazione di linee guida per le Pubbliche amministrazioni allo scopo di rafforzare i processi di acquisizione delle garanzie e prevenire rischi di scelta di operatori abusivi, inaffidabili o di garanzie false (in particolare, oltre alle verifiche formali sull’autorizzazione dei soggetti al rilascio delle garanzie, si intende richiedere più attenzione specie in presenza di importi da garantire di notevole entità, verificare il bilancio della società assicurativa emittente la garanzia per valutarne in prospettiva la solvibilità in caso di escussione); l’organizzazione di alcuni incontri con le principali associazioni di stazioni appaltanti/enti locali beneficiari; l’avvio di iniziative formative da parte delle autorità per i dipendenti delle amministrazioni che si occupano dell’aggiudicazione delle gare e dell’accettazione delle fideiussioni.

Dallo scambio di idee con le altre autorità interessate si valuta l’opportunità di avviare una razionalizzazione e/o una semplificazione delle numerose e a volte non più attuali leggi che richiedono la presentazione di fideiussioni per partecipare ad appalti pubblici o accedere ad attività economiche e, più in generale, avviare una riflessione sulla razionalità del sistema attualmente in vigore che spesso non raggiunge il fine di rilasciare alle Pubbliche amministrazioni beneficiarie garanzie effettive a fronte di inadempimenti degli operatori economici.

A livello europeo, l’Ivass ha da tempo promosso il rafforzamento della cooperazione tra autorità per il controllo dell’attività cross-border e la recente revisione del Protocollo di Siena (che disciplina la cooperazione tra supervisori nel settore assicurativo) e il rafforzamento del ruolo dell’Eiopa vanno in questa direzione.

C’è poi una iniziativa di sperimentazione (che si concluderà nel corso di quest’anno) sull’utilizzo della tecnologia blockchain (promossa dal Centro di ricerca dell’Università Cattolica di Milano) per garantire l’identità dell’impresa o intermediario che fornisce la garanzia. In particolare si sta testando una sandbox su una piattaforma per la gestione automatica del ciclo di vita delle fideiussioni e cauzioni.

Stefano De Polis

«Siamo in presenza di un importante divario tra obiettivi e attese della legge in materia di garanzie finanziarie connesse al ciclo dei rifiuti e il loro effettivo funzionamento nel mercato italiano», ha sottolineato Stefano De Polis, segretario generale dell’Ivass. «Nello specifico del settore assicurativo, due appaiono le aree meritevoli di intervento: eliminare o attenuare i fattori che possono rendere più difficile offrire la copertura da parte delle compagnie; minimizzare il rischio che formulazioni contrattuali specifiche svuotino, di fatto, il contenuto atteso della garanzia».

Per quanto riguarda i profili contrattuali, l’Ivass ritiene che, «al superamento delle criticità, possa contribuire il potenziamento del diritto del terzo beneficiario dei contratti nel settore in questione a conseguire, nel caso di verificazione degli eventi dedotti in polizza, una garanzia da parte delle imprese tempestiva, pronta e piena».

A questo fine si potrebbe: «migliorare la chiarezza espositiva dei testi contrattuali, soprattutto in sede di perimetrazione chiara e comprensibile dell’ambito oggettivo della copertura, nonché in sede di enucleazione di eventuali esclusioni e/o limitazioni di quest’ultima, utilizzando formulazioni esplicite, raccolte in articoli appositi e ben enfatizzate sotto il profilo grafico; potenziare l’operatività e l’ambito oggettivo della clausola “a prima richiesta”, allo scopo di chiarire con maggior nettezza (in chiave di prevenzione di possibili contenziosi) tutti i vari contorni dell’autonomia dell’obbligazione dell’assicuratore rispetto ad ogni altra vicenda comunque connessa al contratto e far sì che la polizza possa costituire, anche nei fatti, un efficace strumento di garanzia e protezione della sfera dell’ente pubblico».

Per l’istituto di vigilanza sarebbe opportuno esplicitare: «l’eliminazione, nel testo di polizza, di qualsiasi riferimento all’operatività dell’art. 1462 c. c. o al suo contenuto (clausola limitativa della proponibilità di eccezioni), avendo tale norma l’effetto di attenuare l’efficacia della clausola a prima richiesta, nella parte in cui riconduce quest’ultima al regime normativo vigente per l’ipotesi delle clausole limitative della proponibilità di eccezioni; l’impossibilità, in particolare, per l’impresa assicuratrice di introdurre previsioni contrattuali che abbiano l’effetto di consentirle la proposizione di eccezioni concernenti le patologie invalidanti nonché le sopravvenienze estintive dell’attività sottostante i cui rischi sono garantiti, la non imputabilità al contraente del sinistro occorso e l’imputabilità dell’adempimento in tutto o in parte all’ente pubblico beneficiario; la possibilità di introdurre, quale sola ed eccezionale ipotesi di deroga all’operatività della garanzia a prima richiesta, l’eccezione legata alla pretesa oggettivamente e scientemente pretestuosa da parte del beneficiario o alla palese inesistenza del sinistro (c. d. exceptio doli); l’impossibilità di introdurre clausole che subordinino il pagamento dell’indennizzo da parte dell’impresa assicuratrice, alla previa valutazione di deduzioni, eccezioni o riserve formulate dall’assicurato in merito alla vicenda che ha generato il sinistro; una clausola volta a chiarire che la mancata opposizione di eccezioni all’escussione della garanzia non preclude in alcun modo l’esercizio, da parte dell’impresa, della rivalsa nei confronti del soggetto assicurato».

Fabio Sgroi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN COPERTINA