L’Ivass è intervenuta qualche settimana fa in audizione presso la commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali a essi correlati.
Le garanzie finanziarie nel settore dei rifiuti. Il tema è stato al centro dell’intervento in audizione, qualche settimana fa, di Stefano De Polis, segretario generale dell’Ivass, presso la commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali a essi correlati.
La gestione dei rifiuti è uno dei numerosi ambiti in cui l’ordinamento italiano richiede agli operatori economici la presentazione di una garanzia finanziaria o assicurativa per l’accesso a un’attività economica.
De Polis, fra le altre cose, ha descritto il quadro normativo di riferimento, partendo dall’articolo 14 del d.lgs. n. 36/2003 (in attuazione dell’articolo 8, lettera A, punto 4, della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) che prevede che la domanda di autorizzazione per una discarica debba essere accompagnata da due garanzie (richieste anche per l’autorizzazione dei nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti): per l’attivazione e la gestione operativa della discarica (assicura l’adempimento delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e deve essere mantenuta per almeno 2 anni dalla data della comunicazione con cui l’ente territoriale competente al rilascio dell’autorizzazione comunica al gestore l’approvazione della chiusura della discarica; per la gestione successiva alla chiusura della discarica (assicura che siano eseguite le procedure di gestione prescritte dall’articolo 13 del decreto e deve avere una durata di almeno 30 anni dalla data di chiusura della discarica).
Per quanto riguarda la tipologia delle garanzie presentabili dagli operatori, De Polis ha ricordato come, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 348/1982, possano alternativamente essere costituite da una valida cauzione reale, da una fideiussione bancaria e da una polizza assicurativa riconducibile al ramo assicurativo 15 – Cauzioni.
Con questa polizza, «definita nella pratica “fideiussoria”», ha affermato De Polis, «la compagnia di assicurazione si impegna, a fronte del pagamento di un premio da parte dell’operatore economico, a tenere indenne la pubblica amministrazione beneficiaria, cioè nel caso di specie la Regione che autorizza l’apertura della discarica, dalle conseguenze economiche derivanti dall’inosservanza da parte del gestore delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione».
La polizza fideiussoria può essere rilasciata da un’impresa di assicurazione italiana autorizzata dall’Ivass all’esercizio del ramo 15 – Cauzioni o da un’impresa di assicurazione con sede in un altro Stato membro dell’Ue che sia stata abilitata (secondo il principio comunitario del cosiddetto passaporto unico) a operare in Italia nel ramo cauzioni in regime di libertà di stabilimento (cioè con una rappresentanza stabile in Italia) o in regime di libera prestazione di servizi (senza una sede stabile).
Oggi risultano abilitate a operare in Italia nel ramo cauzioni 33 imprese di assicurazione italiane e una rappresentanza di un’impresa extra Ue (Svizzera), di cui 30 effettivamente operative, 35 imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati Ue in regime di stabilimento, di cui 13 effettivamente operative, e 185 imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati Ue operanti in regime di Lps, di cui 33 effettivamente operative.
Secondo i dati dell’Ania, nel 2018 la raccolta premi nel settore dei rifiuti, escluse le compagnie che operano in Lps, è stata pari a 36,4 milioni di euro, il 7% dei premi complessivi dell’intero ramo cauzioni. Nel periodo 2008-2018, sempre con riferimento al settore dei rifiuti, sono stati liquidati in tutto 73 sinistri, con un onere totale di circa 17 milioni di euro e un costo medio per sinistro di 273.000 euro.
Fabio Sgroi
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