sabato 20 Dicembre 2025

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

FUNZIONI ANTIRICICLAGGIO E REVISIONE INTERNA: I CHIARIMENTI DELLO SNA SUGLI ADEMPIMENTI DEGLI AGENTI

Il Sindacato nazionale agenti ha diramato nei giorni scorsi una circolare per chiarire alcuni contenuti del Provvedimento Ivass n. 111 del 13 luglio 2021 in materia di autovalutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio.

 

Con una specifica circolare emanata qualche giorno fa, il Sindacato nazionale agenti ha voluto chiarire alcuni contenuti del Provvedimento Ivass n. 111 del 13 luglio 2021 in materia di autovalutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio.

Gli adempimenti previsti dal provvedimento riguardano l’istituzione della funzione antiriciclaggio e quella di revisione interna da parte di agenzie che superino determinate dimensioni operative.
Lo Sna ha ricordato come le agenzie che devono istituire la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile siano quelle che, per almeno un biennio, abbiano avuto un numero di dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione E del Rui superiore a 30 e che, contemporaneamente, abbiano registrato un volume di premi lordi superiore a 15 milioni di euro.

Gli agenti che operano in forma di impresa individuale, ha sottolineato sempre il sindacato, non sono tenuti a nominare il titolare della funzione antiriciclaggio, visto che essi stessi assumono questa responsabilità in prima persona quando, superati i limiti dimensionali di cui sopra sono obbligati a istituire questa funzione aziendale.

Le agenzie che devono istituire la funzione di revisione interna e nominare il relativo responsabile sono quelle che, per almeno un biennio, hanno avuto un numero di dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione E del Rui pari o superiore a 100 e, contemporaneamente, un volume di premi lordi superiore a 20 milioni di euro.

Le agenzie che non possiedono queste caratteristiche non hanno alcun obbligo, ha precisato lo Sna.

La circolare Sna precisa che «in mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in capo all’agente/società agenziale, le compagnie mandanti non potranno richiedere alcun adempimento connesso all’istituzione e alla nomina delle figure aziendali in questione. Conseguentemente, in questo caso, nessun nuovo adempimento potrà gravare sull’agente/agenzia. Pertanto, gli agenti non sono tenuti a rispondere a eventuali richieste relative al Provvedimento Ivass 111/2021 che dovessero pervenire loro dalle compagnie mandanti in relazione a volumi di premi intermediati, provvigioni o qualunque altro dato sulla loro attività».

Fabio Sgroi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN COPERTINA