Il presidente dell’Aiba: «Non credo che oggi esista la capacità sufficiente a garantire quello che è l’obiettivo principale della legge, considerando i potenziali effetti del cyber risk. Sulle norme interpretative c’è ancora una grandissima confusione e i decreti attuativi ancora non ci sono».

«A oltre un anno dall’entrata in vigore della legge 24/2017 (Gelli, ndr), la stesura della norma si presta, oggi, a molteplici interpretazioni e la latitanza dei decreti attuativi favorisce la proliferazione delle più svariate offerte di soluzioni assicurative strutturate per adempiere gli obblighi della legge». L’opinione è di Luca Franzi, presidente dell’Associazione italiana brokers di assicurazioni e riassicurazioni (Aiba).
Una situazione ancora nebulosa che rende difficile individuare quali siano gli strumenti di finanziamento del rischio in merito a una legge che, ha ricordato Franzi, nasce con l’obiettivo principale di «garantire il principio della sicurezza delle cure ai cittadini, di ridurre il contenzioso civile e penale riguardante la responsabilità medica, affermando un efficace sistema risarcitorio per i danni sanitari subiti dai pazienti, con effetti positivi sulla serenità del comparto».
Franzi non ritiene che «oggi esista la capacità sufficiente a garantire quello che è l’obiettivo principale della legge, considerando i potenziali effetti del cyber risk. Sulle norme interpretative c’è ancora una grandissima confusione e i decreti attuativi ancora non ci sono e ogni giudizio definitivo sarebbe alquanto prematuro. Detto questo, la legge ha individuato una linea di demarcazione per la definizione delle responsabilità mediche: non tanto il rapporto che lega il medico alla struttura, quanto quelli che legano la struttura e il medico al paziente. Parliamo quindi dell’attività libero professionale – non di libero professionista – del medico, con responsabilità contrattuale nei confronti del paziente. Viceversa, di responsabilità extracontrattuale del medico nei confronti del paziente, con responsabilità contrattuale della struttura in assenza di un rapporto libero-professionale. Questa è la mia interpretazione su cui in molti non sono d’accordo e su cui nessuno è riuscito a dimostrarmi il contrario. In questa zona di limbo, il pericolo che io vedo è che si facciano coperture assicurative inutili, il che farebbe male alla categoria che rappresentiamo».

Un altro aspetto delicato della legge riguarda la facoltà di azione diretta della persona danneggiata nei confronti della compagnia, secondo lo schema della Rc auto. «L’assicuratore non avrebbe quindi la facoltà di opporsi entro determinati limiti, potendosi poi rivalere nei confronti dell’assicurato secondo logiche differenti», ha rimarcato Franzi. «In questo senso sarà determinante la conferma dell’opponibilità al terzo danneggiato dei differenti meccanismi di autoritenzione, per evitare una eventuale situazione di crisi per il settore assicurativo».
Quasi un anno fa, l’Aiba aveva anche organizzato un convegno a Milano che aveva visto la partecipazione, tra gli altri, di Federico Gelli, estensore della legge. L’associazione è direttamente coinvolta in questo ambito dal momento che, ha sottolineato Franzi, «la maggior parte delle aziende sanitarie pubbliche e private di medio-grandi dimensioni si avvalgono della consulenza dei broker di assicurazioni».
Per questa ragione «è fondamentale il coinvolgimento di Aiba ai tavoli di discussione riguardanti questa tematica, perché garantisce un importante contributo tecnico, di conoscenza dei dati statistici, derivante dall’esperienza professionale maturata in un ambito complesso come quello della sanità».
Fabio Sgroi
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