Ecco un confronto delle due componenti del sistema di welfare sanitario italiano basato su: requisiti di accesso, vigilanza, rapporto con l’assistito, costi, selezione dei rischi, coperture delle malattie pregresse, recesso e agevolazioni fiscali.
I fondi sanitari integrativi (integrano le prestazioni di base del Sistema sanitario nazionale mediante forme di assistenza collettiva) e le forme individuali di assistenza sanitaria (riconoscono le prestazioni mediante le polizze assicurative stipulate) rappresentano due delle tre componenti del sistema di welfare sanitario italiano. L’altra componente è la gestione pubblica del Sistema sanitario nazionale (che eroga le prestazioni base e i servizi inclusi nei livelli essenziali di assistenza).
Ma quali sono le principali differenze tra fondi sanitari integrativi e polizze assicurative nel ramo malattia? Le ha spiegate l’Ivass nel corso di una recente audizione presso la commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Requisiti di accesso. Per i fondi sanitari integrativi è richiesta l’iscrizione all’anagrafe, appunto, dei fondi sanitari integrativi (non obbligatoria) tenuta presso il Ministero della Salute. Per le polizze assicurative individuali è necessaria l’autorizzazione all’attività assicurativa con requisiti di forma sociale, capitale minimo e governo societario ex articolo 14 del codice delle assicurazioni.
Vigilanza. Per quanto riguarda i fondi sanitari integrativi è stato riportato che la vigilanza sulle società di mutuo soccorso è esercitata dal ministero dello Sviluppo Economico. Per le polizze assicurative individuali la vigilanza spetta all’Ivass.
Rapporto assistito. Per i fondi sanitari integrativi il rapporto con l’assistito è regolato dallo statuto / regolamento del fondo. Per le polizze assicurative individuali fa fede il contenuto riportato nel relativo contratto assicurativo.
Costi. Contributo fisso per i fondi, premio variabile per le polizze.
Selezione rischi. Sì per le polizze. No per i fondi. Va specificato che per quanto concerne il divieto di selezione dei rischi, il legislatore ha disegnato i fondi sanitari integrativi in modo analogo al Sistema sanitario nazionale, sancendo il carattere universalistico e obbligatorio della copertura. Questo principio è utilizzato anche nei contratti assicurativi limitatamente alle polizze collettive, dove è possibile adottare un impianto assuntivo basato sull’assenza di selezione del rischio, sul costo standardizzato e omogeneo per tutti gli assicurati e sull’ampiezza delle coperture.
Coperture malattie pregresse. Sì per i fondi; no per le polizze assicurative individuali.
Recesso. No per i fondi; sì per le polizze.
Agevolazioni fiscali. Per i fondi: deducibilità dei contributi fino a 3.615,2 euro e detraibilità delle spese non rimborsate del 19% oltre i 129,11 euro. Per le polizze assicurative individuali: nessuna deducibilità, imposta sul premio del 2,5%, detraibilità spese del 19% oltre 129,11 euro.
Fabio Sgroi
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