martedì 28 Ottobre 2025

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FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, QUALIFICATA E DIGITALE: COME CAMBIA LA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA E DEI DOCUMENTI RELATIVI AL CONTRATTO

Il Regolamento Ivass n. 8 sulla semplificazione, entrato in vigore, prevede che imprese e intermediari si servano di forme di firma elettronica considerate “privilegiate” in termini probatori ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (Cad) per la documentazione contrattuale in generale.  

Firma digitaleFra le disposizioni riguardanti le imprese e gli intermediari contenute nel Regolamento Ivass numero 8 del 3 marzo 2015 (peraltro entrato in vigore ieri) in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici nei rapporti tra imprese, intermediari e clientela, l’articolo 5 prevede l’utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale per la sottoscrizione della polizza e della documentazione relativa al contratto di assicurazione.

In sostanza, ha spiegato l’Ivass nella sua relazione, l’articolo 5 è un incentivo a servirsi delle forme di firma elettronica «considerate “privilegiate” in termini probatori ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (Cad) per la documentazione contrattuale in generale e, in modo particolare, per la sottoscrizione della polizza, quale documento “tipico” che rappresenta il contratto di assicurazione».

«Le imprese di assicurazione e gli intermediari favoriscono, quindi, l’utilizzo da parte dei clienti e dei contraenti della tecnologia di firma elettronica avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione. La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. Le imprese e gli intermediari che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati biometrici connessi alla firma apposta dal contraente rispettano le disposizioni legislative e regolamentari in materia, incluse quelle relative alla protezione dei dati personali».

Ecco le varie definizioni e differenze di firma, contenute nel Codice dell’amministrazione digitale.

Firma elettronica: l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;

Firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;

Firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

Firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Fabio Sgroi

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