sabato 25 Ottobre 2025

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“FALSE PARTITE IVA” E COLLABORATORI/SUBAGENTI: L’ATTENZIONE DI SNA E’ ALTA

Il presidente Claudio Demozzi: «Abbiamo ritenuto doveroso ribadire le eccezioni che riguardano i collaboratori degli agenti e che ne giustificano l’esclusione dalla presunzione di “falsa partita Iva”». Ma la situazione non si sblocca.
 

DEMOZZI Claudio 11Il Sindacato nazionale agenti interviene ancora sul tema relativo alle “false partite Iva” e sulle eventuali conseguenze legate alla posizione di chi è iscritto alla sezione E del Rui.

A fare il punto è il presidente Claudio Demozzi (nella foto), in una comunicazione agli agenti. «Con una dettagliata lettera indirizzata ai principali esponenti delle maggiori forze politiche del Parlamento italiano, qualche mese fa abbiamo chiesto nuovamente che la tabella ministeriale delle attività escluse dalla “presunzione di irregolarità” di cui all’art. 69/bis, comma 1, del Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 sia integrata con l’indicazione dei soggetti iscritti alla Sezione e) del Rui, cioè dei collaboratori autonomi degli agenti. La richiesta si è resa necessaria in quanto il Ministero del Lavoro, nel 2013, allo specifico quesito presentato da Sna aveva dato riscontro negativo, ritenendo non applicabile l’esonero dalla presunzione di “falsa partita Iva” che è scattata dal 1° gennaio 2015 (Legge Fornero), per i casi in cui si realizzano contemporaneamente almeno due delle tre condizioni:

  • Collaborazione con il medesimo committente di durata superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi (condizione che si verifica per la quasi totalità dei subagenti operanti in esclusiva per un unico agente);
  • Corrispettivo derivante dalla collaborazione che costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi (anche questa condizione si verifica per la quasi totalità dei subagenti operanti in esclusiva per un unico agente);
  • Presenza di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente (agente)».

Nonostante le rassicurazioni, continua il presidente dello Sna, «il Ministero non ha risolto la diatriba e pertanto abbiamo ritenuto doveroso ribadire le eccezioni che riguardano i collaboratori degli agenti e che ne giustificano l’esclusione dalla presunzione di “falsa partita Iva”. Abbiamo altresì allertato la politica sul rischio di trovarsi davanti a decine di migliaia di vertenze che coinvolgerebbero i subagenti e gli agenti, sui quali incombe il rischio di dover dimostrare la correttezza del proprio operato attraverso lo strumento del ricorso».

Nel frattempo, fa presente Demozzi, il Ministero ha dato riscontro a una richiesta dell’Ania, «rassicurando le imprese di assicurazione in merito all’esclusione dalla presunzione di “falsa partita Iva” per quanto concerne il rapporto tra compagnia e agente o produttore diretto (della compagnia). Nulla al momento, secondo il parere degli esperti, è purtroppo cambiato in merito alla questione riguardante il rapporto tra agente e propri collaboratori (subagenti), per i quali l’Amministrazione potrebbe operare la presunzione in parola. Contro di essa sarà eventualmente possibile opporre le prove dell’esistenza di un reale rapporto professionale e di una realtà imprenditoriale autonoma in capo al collaboratore/subagente». (fs)

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