Il cliente non ha alcun titolo di rivalersi contro l’intermediario per inadempimento dell’obbligo di consiglio e consulenza. Cgpa Europe evidenzia un caso giudiziario avvenuto in Francia…
Quando il rischio evolve o aumenta, spetta all’assicurato informare il proprio broker. Cgpa Europe (compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi), nel suo ultimo osservatorio europeo degli intermediari assicurativi riporta un caso giudiziario accaduto in Francia, che dà di fatto ragione all’intermediario.Vediamo.
IL CASO – Una società di gestione immobiliare, nel dicembre del 2008, ha contattato un broker per sottoscrivere un contratto assicurativo su un determinato immobile, finalizzato soprattutto alla copertura del rischio furto, per una somma assicurata di 400.000 euro.
Durante la fase di perfezionamento del contratto, il broker ha commissionato una valutazione a un esperto per la stima del valore dei beni da assicurare e la verifica del livello di sicurezza dell’abitazione. Il contratto è stato sottoscritto, ma con un limite di indennizzo, per gli oggetti di valore, di 60.000 euro per sinistro.
Successivamente, l’assicurato ha acquistato un certo numero di gioielli preziosi, omettendo però di informarne il broker. Qualche tempo dopo, l’abitazione è stata svaligiata e i preziosi (per un valore di 220.000 euro) sono stati rubati.
L’assicurato ha quindi denunciato il sinistro all’assicuratore, il quale ha ricordato che il limite massimo della garanzia era di 60.000 euro. Il cliente, allora, ha citato in giudizio l’intermediario assicurativo chiedendogli di pagare la differenza di indennizzo e contestandogli sia di non aver intrapreso, in sette anni, alcuna iniziativa per verificare l’adeguamento della somma assicurata al reale valore assicurato, sia di non aver attirato la sua attenzione sulla necessità di rivedere queste somme assicurate in caso di aumento del valore dei beni.
LA SENTENZA – I giudici della Corte di Cassazione (1a Camera civile, 17 febbraio 2021, n°19-19.110) hanno confermato la sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fatto notare come l’assicurato, durante il periodo di validità della polizza, avesse ricevuto una lettera dell’assicuratore che lo invitava a modificare il capitale assicurato e a contattare il broker in caso di necessità. La sentenza, dunque, ha ribadito il principio secondo cui compete all’assicurato la dichiarazione di evoluzione del rischio e la richiesta conseguente di adeguamento contrattuale. In mancanza di ciò, l’assicurato non ha alcun titolo di rivalersi contro l’intermediario per inadempimento dell’obbligo di consiglio e consulenza.
IL COMMENTO DI CGPA – Per Cgpa Europe, «benché si tratti di una sentenza positiva per gli intermediari, non bisogna perdere di vista il fatto che questo tipo di sinistri determina contenziosi piuttosto frequenti in Francia e che, benché gli intermediari non siano tenuti a informarsi periodicamente dell’evoluzione del rischio dei clienti, è comunque utile ricordare agli assicurati l’importanza di dichiarare qualunque evoluzione del rischio nonché le eventuali conseguenze nel caso di inadempimento di tale obbligo». (fs)
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