martedì 21 Ottobre 2025

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ECCO COME CAMBIA L’INFORMATIVA PRECONTRATTUALE SUL DISTRIBUTORE E SUL PRODOTTO

L’Ivass ha pubblicato il provvedimento di modifica delle disposizioni contenute nei Regolamenti Ivass n. 40/2018 e n. 41/2018, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzazione la documentazione consegnata al contraente.

L’Ivass ha emanato il provvedimento (il numero 147 del 20 giugno 2024) recante modifiche e integrazioni finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione dell’informativa precontrattuale sul distributore di cui al Regolamento 40/2018 e dell’informativa precontrattuale sul prodotto di cui al Regolamento 41/2018, e relativi allegati, nonché in materia di finanza sostenibile.

Le nuove disposizioni, ha sottolineato l’istituto di vigilanza, sono state elaborate con l’obiettivo di «rafforzare l’efficacia dell’informativa resa al contraente, operando gli interventi di semplificazione e di razionalizzazione che, tenuto conto delle criticità riscontrate in esito alle verifiche condotte sull’applicazione della regolamentazione, si ritengono necessari per innalzarne la tutela in tutte le fasi del rapporto con il distributore; tutela che può, in concreto, realizzarsi in presenza di documenti chiari ed esaurienti, non fuorvianti e non ridondanti, sintetici ma completi».

In particolare, con riguardo all’informativa sul distributore, il provvedimento intende:

  • Limitare il numero dei documenti informativi prevedendo un Modulo unico precontrattuale (Mup) differenziato per tipologia di prodotto (Ibip e non Ibip) che include le informazioni ora contenute negli allegati 3, 4 e 4-bis, di cui si dispone l’abrogazione. Si precisa che il Mup ha una struttura modulare e raccoglie tutte le informazioni precontrattuali previste dal Codice delle assicurazioni private (Cap). Spetterà pertanto al singolo operatore implementare i campi di pertinenza, ove applicabili in ragione della tipologia (ad es. se impresa che vende direttamente o intermediario iscritto nel Registro unico degli intermediari – Rui) e dell’attività di distribuzione prestata (ad es. erogazione o meno di una consulenza);
  • Abrogare l’Allegato 4-ter, che reca indicazioni degli obblighi di comportamento del distributore;
  • Abrogare gli obblighi di pubblicazione sul sito internet/affissione nei locali del distributore degli Allegati 3 e 4-ter (vedi articolo 56, comma 2, lett. b, anch’esso abrogato);
  • Consentire all’impresa, che opera in qualità di distributore, di adempiere agli obblighi previsti dal Cap relativamente agli strumenti di tutela del contraente mediante la consegna dei Dip aggiuntivi. Si è rilevato infatti che tale informativa risulta sostanzialmente sovrapponibile nei Dip aggiuntivi e nei Mup, in quanto redatta dalla stessa impresa e non occorre duplicarla. È stata pertanto inserita una apposita clausola di raccordo nel testo regolamentare (vedi comma 8-bis dell’articolo 41);
  • Consentire la somministrazione dell’informativa relativa ai rapporti d’affari di cui all’articolo 120-ter, comma 1, lett. e), del Cap, tramite la pubblicazione sul sito internet, ove esistente, oppure l’affissione nei locali. Resta salva la consegna su supporto cartaceo, se richiesta del cliente (vedi Modulo unico precontrattuale).

Per quanto riguarda, invece, l’informativa sul distributore, il provvedimento intende:

  • Semplificare la struttura dei Dip aggiuntivi, eliminando gli elementi ridondanti, perché già contenuti nel Kid/Dip vita/Dip danni oppure collegati alla fase di attuazione del contratto (ad es. come denunciare il sinistro) e comunque agevolmente reperibili nelle relative condizioni generali di contratto. In esito a tali valutazioni, i nuovi schemi proposti focalizzano l’informativa sui seguenti aspetti: costi; esclusioni e limitazioni, cliente target; regime fiscale; informazioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 185 Cap (solvibilità, reclami, legge applicabile). Inoltre, si segnala che nei Dip aggiuntivi danni, Rc auto e Multirischi (solo per le coperture danni), è presente la sezione “Che cosa è assicurato?”, limitatamente alla descrizione – integrativa rispetto a quella fornita nei Dip base – delle opzioni / personalizzazioni delle coperture e delle relative modalità di esercizio, nonché delle garanzie (anche di tipo accessorio); nei Dip aggiuntivi Ibip, è presente una sezione omologa (“Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?”) in cui indicare le prestazioni assicurative previste dal contratto non descritte nel Kid. Diversamente, nel Dip aggiuntivo vita si è ritenuto di non replicare tale approccio, in quanto l’informativa sulle opzioni contrattuali è già inclusa nel relativo schema di Dip base. Solo nei casi in cui sia necessario per la comprensione da parte del contraente di alcune caratteristiche del prodotto, è consentito inserire nei Dip aggiuntivi un rinvio alle condizioni di polizza, che non potrà essere generico, ma dovrà individuare il punto esatto (la pagina, la sezione, il paragrafo) ove è disciplinata la caratteristica in discorso. La possibilità di rinviare alle condizioni di polizza è, invece, esclusa con riguardo alle sezioni che recano esclusioni e limitazioni, che devono essere riportate in modo chiaro, esauriente, sintetico e completo. Quanto alle “avvertenze”, si è in linea generale valutato di mantenere solo quelle aventi maggiore rilevanza per il cliente (ad es. l’avvertenza che l’impresa prevede nel proprio sito un’area riservata, mentre è stata eliminata quella relativa alla sua assenza, in quanto contenente un’informativa negativa);
  • Introdurre un limite di pagine per la stesura dei Dip aggiuntivi, che viene indicato in tre pagine di formato A4, che possono aumentare fino a quattro, in via eccezionale e per motivate circostanze;
  • Per gli Ibip, uniformare la nomenclatura dei Dip aggiuntivi a quella dei Kid per agevolarne la lettura integrata con il Kid e la comparabilità con altri prodotti percepiti come similari e renderne immediatamente evidenti le caratteristiche assicurative che li connotano.

Per rendere più chiaro il testo del Regolamento 41/2018, sono state abrogate anche le disposizioni descrittive delle modalità di redazione e del contenuto dei Dip aggiuntivi. (fs)

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