L’istituto di vigilanza, analizzando la Idd, sottolinea: «Il distributore non utilizza prassi remunerative che inducano se stesso e/o i suoi dipendenti/collaboratori a raccomandare al cliente un prodotto assicurativo piuttosto che un altro. Gli è vietato percepire compensi che possono indurlo a violare l’obbligo di agire secondo correttezza».
Valutazione delle richieste ed esigenze del cliente, principio del “miglior interesse per la clientela”, consulenza, conflitti di interesse, retribuzione delle reti distributive. Cinque aspetti di cui si parla nella nuova direttiva sulla distribuzione dei prodotti assicurativi (meglio nota come Idd) che l’Ivass ha posto in evidenza nell’ambito delle regole di correttezza comportamentale della stessa direttiva.
Il distributore del prodotto assicurativo, fa presente l’istituto di vigilanza, «è obbligato a valutare le richieste e le esigenze assicurative del cliente, come condizione per la vendita» ed è «direttamente responsabile in caso di errata valutazione».
La Idd, in sostanza, pone in primo piano il principio del “miglior interesse per la clientela”. Per questa ragione, evidenzia l’Ivass, i distributori «devono agire in modo onesto, corretto, professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti. Tutti i distributori, anche quelli che non svolgono attività di consulenza, devono rispettare l’obbligo di correttezza».
Di particolare rilevanza è il tema della consulenza. «Fermo restando l’obbligo di valutazione delle esigenze assicurative del cliente», sottolinea l’istituto di vigilanza, «vengono introdotte le vendite con consulenza e quelle con consulenza imparziale; entrambe possono essere fornite a discrezione del distributore come servizi accessori». La consulenza consiste «nel fornire al cliente una raccomandazione personalizzata che indica i motivi per i quali un prodotto è più appropriato a soddisfare le esigenze del cliente stesso. La consulenza imparziale, invece, fornisce al cliente un’analisi su una vasta gamma di prodotti disponibili nel mercato».
Occhio, poi, ai conflitti di interesse. Il distributore «è chiamato ad adottare misure sia organizzative sia amministrative volte a evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sulla clientela». Le norme fanno riferimento ai conflitti di interesse «che potrebbero sorgere tra i distributori, inclusi i dirigenti, i dipendenti o le persone direttamente o indirettamente a loro collegate, e i clienti. Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate per gestire i conflitti di interesse non sono in grado di eliminare il conflitto, il distributore deve informare chiaramente i clienti. Prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto, il distributore deve fornire al cliente le informazioni relative a sue potenziali situazioni di conflitto di interessi».
Infine la retribuzione delle reti distributive. Il distributore, osserva l’Ivass, «non utilizza prassi remunerative che inducano se stesso e/o i suoi dipendenti/collaboratori a raccomandare al cliente un prodotto assicurativo piuttosto che un altro. È vietato al distributore percepire compensi che possono indurlo a violare l’obbligo di agire secondo correttezza».
Sono stati introdotti diversi obblighi minimi di disclosure da parte dei distributori. L’Ivass, in particolare, indica la natura della provvigione percepita (per esempio la commissione percentuale sul valore del premio, provvigione variabile sulla base del fatturato complessivo), l’importo della provvigione nel caso di compenso pagato direttamente dal cliente (per esempio nel caso di distribuzione attraverso broker), l’importo delle commissioni pagate dall’impresa per il collocamento delle polizze Rc auto e delle polizze abbinate ai finanziamenti (polizze Ppi, Payment Protection Insurance).
Fabio Sgroi
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