lunedì 08 Settembre 2025

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DISTRIBUZIONE: L’IVASS MODIFICA IL REGOLAMENTO 40/2018 IN MATERIA DI REQUISITI PROFESSIONALI E DOMINI INTERNET

L’istituto di vigilanza ha pubblicato il provvedimento numero 128 del 20 febbraio 2023. Ecco che cosa prevede.  

Attraverso il provvedimento numero 128 del 20 febbraio scorso, l’Ivass ha modificato e integrato il regolamento numero 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private.

In particolare, il provvedimento riguarda limitatamente gli articoli 5 (persone fisiche), 6 (società), 17 (requisiti per l’iscrizione), 22 (requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche), 26 (requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche), 38 (elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi), 41 (modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa), 48 (requisiti per lo svolgimento dell’attività), 78 (registrazione dei domini) e 84 (prova di idoneità).

L’intervento, ha spiegato l’istituto di vigilanza, persegue una duplice finalità: adeguare il contenuto delle disposizioni che recano l’obbligo di conseguire il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio equipollente, alla normativa primaria vigente; prevedere l’obbligo per gli intermediari iscritti nel Rui o inseriti nell’elenco annesso, che promuovono e collocano i contratti di assicurazione, mediante tecniche di comunicazione a distanza, di comunicare all’Ivass il dominio e l’eventuale sotto-dominio internet a tale scopo utilizzati e le loro eventuali variazioni, ai fini della pubblicazione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi. L’obbligo si applica anche ai casi di sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Nei prossimi giorni Tuttointermediari.it entrerà dettagliatamente nel merito di questo nuovo provvedimento.

Fabio Sgroi

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