Per l’associazione degli agenti rimane aperta la questione delle disparità di trattamento sulla comunicazione degli incentivi, ma anche…
Nei giorni scorsi Anapa Rete ImpresAgenzia ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti dei chiarimenti pubblicati dall’Ivass alla fine dello scorso anno relativi al rispetto della disciplina in vigore sulla distribuzione assicurativa.
Nelle nuove Q&A diffuse dall’autorità di vigilanza è stata data una risposta «positiva» ad alcune delle richieste che la stessa associazione aveva sollevato nei mesi scorsi. «Le risposte alle Faq, però, contengono i chiarimenti rispetto a quesiti di interesse generale per il settore assicurativo; non includono dunque risposte a istanze che richiedono modifiche alle disposizioni Ivass – per le quali è comunque necessario avviare procedure di pubblica consultazione, come previsto dal Regolamento Ivass 3/2013», ha precisato Anapa.
Tra le istanze rimaste in sospeso, ci sono alcune questioni sollevate dall’associazione degli agenti, riguardanti soprattutto le disparità di trattamento sulla comunicazione degli incentivi che, secondo Anapa, attualmente penalizzano gli agenti di assicurazione, nonché le disposizioni sulla pubblicazione delle provvigioni. «Quest’ultimo obbligo, non previsto dalla direttiva Idd sulla distribuzione assicurativa, può rivelarsi fuorviante per i clienti per i quali ciò che importa, in definitiva, è il prezzo finale del servizio assicurativo prestato (comprensivo delle provvigioni) e la qualità delle garanzie acquistate». Per Anapa «bene ha fatto il legislatore europeo a limitare gli obblighi di comunicazione alla natura della remunerazione senza includere nell’obbligo anche il dettaglio sul quantum». Si tratta di problematiche sulle quali l’associazione «continuerà a esercitare una costante pressione anche nei prossimi mesi».
Per il resto, Anapa ha apprezzato soprattutto il chiarimento dell’Ivass sulle fattispecie di violazioni comportamentali considerate “di maggiore gravità”, tali da giustificare la “revoca” del rapporto con l’intermediario da parte della compagnia mandante. «L’autorità, raccogliendo il suggerimento della nostra associazione, che è stata l’unica organizzazione sindacale a chiedere questa istanza, ha precisato che simili violazioni debbano essere “reiterate” per imporre la rescissione del rapporto, così da evitare che un singolo episodio, suscettibile di essere diversamente valutato a un esame più attento, possa avere gravi ripercussioni per un agente assicurativo».
Positivo è anche il giudizio sugli obblighi di registrazione della conversazione telefonica. «Recependo anche in questo caso il punto di vista dell’associazione, l’Ivass ha chiarito che questi obblighi debbano insistere soltanto nei casi in cui la “distribuzione delle polizze sia organizzata per essere effettuata con mezzi di comunicazione a distanza” e non nei casi di distribuzione cosiddetta ibrida, divenuti frequenti nel periodo della pandemia, in cui gli intermediari comunicano con i propri clienti ricorrendo a piattaforme telematiche come modalità di rapporto non esclusiva».
Fabio Sgroi
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