Il Ministero fornisce chiarimenti ai dubbi generati dall’entrata in vigore della dematerializzazione del contrassegno Rc auto, dovuti anche ai casi «di estensione della copertura assicurativa da parte delle compagnie di 30, 60, talvolta 90 giorni, oltre la data di scadenza indicata nel certificato e i 15 giorni stabiliti per legge».
Il Ministero dell’Interno è intervenuto, in merito agli accertamenti sulla copertura assicurativa Rc auto e ai termini di validità e applicazione degli articoli 180 e 193 del Codice della Strada. Lo ha fatto attraverso una circolare di oggi e inviata a questure, compartimenti della Polizia stradale, ferroviaria e postale, zone di polizia di frontiera, centro addestramento Polizia di Stato.
Accertamenti su copertura assicurativa. Dopo aver sottolineato che dal 19 ottobre scorso è cessato l’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione recante il numero della targa e l’indicazione dell’anno, mese e giorno di scadenza e che da questa data la copertura assicurativa di un veicolo a motore è comprovata dal certificato di assicurazione, che il conducente dovrà continuare ad avere con sé per essere esibito in sede di controllo, la direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato del dipartimento pubblica sicurezza ha ricordato che «per i controlli da remoto, e ogni qualvolta si reputa necessario, la copertura assicurativa potrà essere verificata presso l’archivio nazionale dei veicoli, gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti». Sarà possibile farlo in modalità web, tramite un portale che è stato implementato con nuove funzionalità che consentiranno agli operatori delle Forze di Polizia sul territorio di visualizzare l’immagine dell’intestatario delle patenti di guida emesse o rinnovate dopo il 9 gennaio 2014 e di verificare il numero del supporto plastico delle stesse patenti.
Termini di validità e applicazione degli articoli 180-193 del Codice della Strada. Per quanto riguarda il periodo di validità della copertura assicurativa, precisa il Ministero dell’Interno, sono stati segnalati casi «di estensione della copertura assicurativa da parte delle compagnie di 30, 60, talvolta 90 giorni, oltre la data di scadenza indicata nel certificato e i 15 giorni stabiliti per legge». Ciò, rileva ancora il Ministero, ha «generato dubbi agli operatori in ordine alle norme da contestare per la discordanza tra la data indicata nel certificato e quella risultante dalle banche dati».
A tal proposito, il Ministero dell’Interno ha ricordato che «i contratti di assicurazione dei veicoli della Rc derivante dalla circolazione dei veicoli a motore hanno durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione (articolo 170 bis del codice delle assicurazioni – cap); l’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato dal certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio (articolo 127 del Cap); il certificato di assicurazione è oggi il solo documento che il codice della strada prevede che il conducente di un veicolo a motore deve a vere con sé, durante la circolazione, ai fini dell’assicurazione obbligatoria (articolo 180, comma 1, lettera D del codice della strada)».
Alla luce di ciò, «qualora la data di validità indicata nel certificato di assicurazione fosse diversa da quella risultante dalle banche dati (sia l’archivio nazionale dei veicoli, sia quello dell’Ania), con la prima (certificato) scaduta e la seconda non ancora, si provvederà a contestare la violazione dell’articolo 180, commi 1 e 7, del codice della strada, con l’intimazione a esibire il certificato in corso di validità e data coincidente con quella delle banche dati (non si può, in questi casi, contestare la violazione dell’articolo 193 del codice della strada, poiché dalla banca dati risulta la copertura assicurativa). Qualora invece fosse quest’ultima (banche dati) a essere non più in corso di validità, farà fede il certificato valido».
Infine, «negli accertamenti da remoto si farà riferimento alla validità che risulta presso l’archivio nazionale dei veicoli. Se scaduta, su questa prevale il certificato valido o, eventualmente, l’attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, rilasciati dalla compagnia di assicurazione».
Fabio Sgroi
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