giovedì 02 Ottobre 2025

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DECORRENZA DELL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE E DEL RUI: IVASS CHIARISCE ALCUNI ASPETTI

L’istituto di vigilanza ha fornito le risposte ad alcuni quesiti posti dal Laboratorio D’Agostino.  

esame - formazionePer gli intermediari iscritti nel Rui alla data del 31 dicembre 2014, l’obbligo di aggiornamento professionale decorre a partire dall’1 gennaio 2015 e ha cadenza biennale. E gli iscritti alla sezione E del Rui non possono provvedere autonomamente alla propria formazione o al proprio aggiornamento. È la risposta da parte dell’Ivass a due quesiti posti dal Laboratorio D’Agostino, la società che si basa sulla collaborazione di un gruppo di professionisti provenienti dall’ambito aziendale e universitario, con competenze specialistiche nel campo della formazione, della vendita, della comunicazione e dei servizi multimediali (il responsabile del Laboratorio è Paolo D’Agostino).

L’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, DECORRENZA – Il quesito posto trae spunto da questa premessa: l’articolo 7 del Regolamento Ivass n. 6 del 2 dicembre 2014 prevede che L’aggiornamento è svolto con cadenza biennale, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione al Rui o, per gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario nonché per gli addetti ai call center, da quello di inizio dell’attività. È corretto, dunque, interpretare che il primo biennio per gli iscritti al registro al 31/12/2014 e per gli addetti all’intermediazione già operanti all’interno dei locali alla stessa data è il biennio 2015/2016?

L’Ivass ha risposto che, in base all’articolo 7 comma 2 del regolamento n.6 (L’aggiornamento è svolto con cadenza biennale, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione al Rui o, per gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario nonché per gli addetti ai call center, da quello di inizio dell’attività. In ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasione dell’evoluzione della normativa di riferimento e, per quanto riguarda la rete distributiva diretta, in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire), «per gli intermediari iscritti nel Rui e per gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario di riferimento alla data del 31 dicembre 2014, l’obbligo di aggiornamento professionale decorre a partire dall’1 gennaio 2015 e ha cadenza biennale (1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2016), fatte salve le specifiche esigenze di aggiornamento correlate ai casi sopra evidenziati dalla norma ove intervenga l’evoluzione della normativa di riferimento e l’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire».

LA FORMAZIONE DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE E DEL RUI – Anche qui, la premessa che ha spinto il Laboratorio D’Agostino ha porre un quesito all’Ivass parte dal seguente ragionamento:

– ai sensi dell’art. 5 “Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Rui impartiscono direttamente ovvero organizzano, avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui al successivo art. 14, commi 1 e 2, i corsi di formazione”,

– l’Ivass, negli esiti alla pubblica consultazione, ha avuto modo di precisare “Quanto all’osservazione che chiede di ampliare i soggetti che impartiscono od organizzano i corsi di cui all’art. 5, in considerazione del fatto che nei 12 mesi antecedenti l’iscrizione non ci sarebbe ancora un’impresa preponente o un intermediario di riferimento, si fa presente che la disposizione non modifica la disciplina vigente. Sul piano sostanziale, si osserva che i soggetti che hanno obbligo di effettuare la formazione iniziale già intrattengono di norma contatti propedeutici finalizzati all’inizio della collaborazione con gli intermediari di riferimento/con le imprese preponenti”;

 – tra i moduli tematici previsti dall’allegato 1 vi è “applicazioni/procedure e altre tecnologie predisposte dall’impresa/e con cui l’intermediario opera”;

 – ai sensi dell’art. 13 “i corsi di formazione prevedono una conoscenza generale di tutte le aree tematiche di cui all’allegato 1 e l’approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all’attività da svolgere”.

La domanda allora è: I soggetti che hanno l’obbligo di effettuare la formazione iniziale possono essere iscritti dagli intermediari con i quali intrattengono rapporti propedeutici finalizzati all’inizio della collaborazione a corsi offerti a pacchetto/catalogo da soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’art. 14, comma 2?

IVASSArticolo 14, comma 2: “Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’art. 5 possono organizzare l’aggiornamento avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, lettere A (associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno 2 anni), B (enti appartenenti a una Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)  e C (enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo e a livello internazionale), nonché da enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui al comma 1, lettera c), svolgano l’attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.

E ancora: I soggetti che hanno l’obbligo di effettuare la formazione iniziale possono, previo consenso da parte degli intermediari con i quali intrattengono rapporti propedeutici finalizzati all’inizio della collaborazione, iscriversi autonomamente a corsi offerti a pacchetto/catalogo da soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’art. 14, comma 2?

L’Ivass ha risposto che l’art. 5, comma 3, del Regolamento n. 6 «presuppone che l’intermediario di rifermento, valutate le esigenze formative dei collaboratori di cui intende avvalersi, provveda direttamente alla formazione e all’aggiornamento di questi o assegni apposito incarico a un ente di formazione.
Pertanto, i collaboratori da iscrivere nella sezione E del Rui e gli addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del Rui devono fare necessario riferimento all’intermediario per il quale presteranno (o prestano, nel caso dell’aggiornamento professionale) l’attività, non potendo provvedere autonomamente alla propria formazione o al proprio aggiornamento. Ciò in quanto, anche laddove i corsi non siano tenuti direttamente dall’impresa o dall’intermediario di riferimento, sono comunque da questi organizzati»
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Fabio Sgroi

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