La sentenza, di cui ha parlato in una nota Anapa Rete ImpresAgenzia, «non rappresenta solo una vittoria giudiziaria, ma rafforza la correttezza della linea sindacale e istituzionale portata avanti dall’associazione».

Anapa Rete ImpresAgenzia, attraverso i suoi profili social, ha reso noto l’accoglimento, da parte del Tribunale di Pescara – sezione lavoro (sentenza numero 136 del 25 febbraio 2026), di un ricorso presentato da una agenzia assicurativa contro l’Inps, dichiarando «non dovute le somme richieste per presunte agevolazioni contributive indebitamente fruite».
Per l’associazione di categoria degli agenti presieduta da Vincenzo Cirasola si tratta di una decisione «chiara»: le agenzie di assicurazione «non possono essere automaticamente assimilate alle imprese finanziarie solo per il codice Ateco».
Il giudice, ha fatto sapere Anapa, «ha riconosciuto che le agenzie: non svolgono attività finanziaria in senso stretto; non erogano mutui né raccolgono depositi; operano come Pmi, con caratteristiche dimensionali e operative ben diverse dalle grandi compagnie». Di conseguenza è stata ritenuta «legittima la fruizione della “Decontribuzione Sud” prevista dal D.L. 104/2020 e successive proroghe».
La sentenza, in sostanza, chiarisce «non solo l’applicabilità diretta della legge di bilancio 2026 per il periodo successivo a luglio del 2022, ma conferma anche la legittimità della fruizione degli sgravi per le agenzie di assicurazione nei periodi antecedenti e quindi non coperti dal nuovo dettato legislativo».
Questa sentenza, ha concluso Anapa, «non rappresenta solo una vittoria giudiziaria, ma rafforza la correttezza della linea sindacale e istituzionale portata avanti dall’associazione nella vicenda “Decontribuzione Sud” e “Under 36”, sempre a tutela della categoria con coerenza e responsabilità». (fs)
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