martedì 28 Aprile 2026

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DDL CONCORRENZA E NON OBBLIGO A CONTRARRE DA PARTE DELLE COMPAGNIE. IVASS DICE NO: «SI RISCHIANO OPERAZIONI DI SELEZIONE DEL PORTAFOGLIO»

L’articolo 2 del decreto di legge prevede che le imprese non possano accettare le proposte quando le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere in seguito a una apposita verifica. Ma l’Ivass non è d’accordo e presenta un emendamento per cambiarlo.
  

accordo contrattoL’Ivass non è d’accordo sull’articolo 2 del Ddl Concorrenza (obbligo a contrarre) che va a modificare l’articolo 132 del Codice delle assicurazioni private, in modo che le imprese potranno non accettare le proposte quando le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere in seguito a una apposita verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche dati di settore nonché dell’archivio antifrode Aia dell’Ivass. La norma è volta a evitare eventuali frodi dando la prevalenza al dato certificato rispetto a quello fornito dal cliente.

A questo proposito, l’Ivass (la richiesta è stata avanzata dal consigliere Riccardo Cesari nel corso di una audizione presso le commissioni riunite Finanze e Attività Produttive della Camera dei Deputati) ritiene che la nuova disposizione «debba essere intesa correttamente nel senso che l’impresa, qualora le siano state fornite informazioni non corrette o non veritiere, non possa rifiutarsi tout court di stipulare il contratto, bensì dovrà comunque stipularlo applicando la tariffa che verrà determinata secondo le informazioni corrette acquisite dall’impresa attraverso la consultazione delle banche dati. In questo modo», ha proseguito Cesari, «il cliente verrà riposizionato sulla classe contrattuale che merita in base ai dati reali. Una lettura diversa della disposizione, nel senso che l’impresa non sia comunque tenuta ad accettare quel rischio, potrebbe condurre a operazioni di selezione del portafoglio, non in linea con la ratio che ha condotto all’obbligo a contrarre nella Rc auto. Resta salva, se del caso, la possibilità di denuncia per falsificazione documentale».

Fabio Sgroi

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