giovedì 23 Ottobre 2025

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DATI DEI CLIENTI: «L’AGENTE ASSUME SEMPRE IL RUOLO DI TITOLARE AUTONOMO DEL TRATTAMENTO». PER LO SNA, DUNQUE, GLI ACCORDI CON LE COMPAGNIE SONO NULLI

Nei giorni scorsi il Sindacato nazionale agenti ha incontrato l’Autorità garante per la protezione dei dati personali. Ed ecco cosa è emerso…

 

«L’agente di assicurazione assume sempre il ruolo di titolare (autonomo) del trattamento dei dati dei clienti». È questo il parere che l’Autorità garante della privacy ha fornito al Sindacato nazionale agenti secondo quanto fatto sapere dallo stesso Sna in una nota indirizzata agli iscritti. Il tema dei dati dei clienti è attuale, oltre che delicato, e per questo il sindacato di via Lanzone è stato ricevuto qualche giorno fa dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Nel dettaglio, nel corso dell’incontro la delegazione dello Sna (composta da Claudio Demozzi, Elena Dragoni, Roberto Soldati, Antonio Agliata e da Angelo Ottaviani, consulente del sindacato) ha esposto all’Autorità garante (rappresentata dal vice segretario generale Daniele De Paoli e dai funzionari Diana Gentilini e Valerio Piccininno) le principali «criticità, incongruenze giuridiche e operative, che varie compagnie mandanti declinano nell’applicazione del Regolamento Europeo 2016/679, meglio noto come Gdpr».

La delegazione Sna, «evidenziato il quadro normativo che regola l’attività degli agenti di assicurazione professionisti, delineati i processi gestionali e produttivi anche con riferimento all’applicazione della direttiva Idd», ha ricevuto dall’autorità il parere che l’agente di assicurazione «assume sempre il ruolo di titolare (autonomo) del trattamento dei dati dei clienti».

L’autorità, ha fatto presente lo Sna, «ha confermato che la protezione dei dati degli interessati effettuata dall’agente nell’ambito del suo obbligato ruolo di autonomo titolare, è di per sé sufficiente e giuridicamente coerente al disposto regolamentare e che è da considerarsi superflua la sottoscrizione di accordi di contitolarità o di atti di nomina a responsabile del trattamento per conto delle compagnie di assicurazione rappresentate».

Pertanto «qualora una o più compagnie dovessero impegnare la propria rete nella sottoscrizione di accordi di contitolarità o di nomina a responsabile del trattamento, veri e propri “contratti” contenenti vincoli, obblighi e responsabilità potenzialmente restrittive della libertà operativa dell’agente, il sindacato resta a disposizione per valutarne il contenuto e informarne le autorità competenti, considerato che tali atti non derivano dall’esigenza di adempimento a specifica norma di legge o del Regolamento Ue in argomento».

Per lo Sna, quindi, gli agenti possono astenersi «dal sottoscrivere atti, non conformi al quadro normativo vigente, di contitolarità o di nomina a responsabile del trattamento per conto delle compagnie mandanti».

Lo Sna, in una nota, ha sottolineato che «non biasima quei colleghi e quei gruppi aziendali agenti che hanno ritenuto in buona fede di sottoscrivere accordi-dati con le compagnie mandanti. Considerato che tali accordi risentono dello strapotere contrattuale delle compagnie e costituiscono, nella quasi totalità dei casi esaminati fino ad oggi, una concessione contrattuale limitatrice della piena libertà operativa riconosciuta dalla legge e dal Gdpr all’agente, si aprono dunque ampi margini di rinegoziazione».

Fabio Sgroi

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