Per questa ragione prevedono il pagamento di un premio extra rispetto a quello per la garanzia base. L’Ivass ha approfondito questo aspetto.
Dalla recente indagine sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali condotta dall’Ivass è emerso, fra l’altro, che le coperture contenute in polizze modulari o multirischio destinate alle Pmi sono offerte sempre come garanzie aggiuntive a quella “danni ai beni – incendio, esplosione e scoppio” e prevedono il pagamento di un premio extra rispetto a quello per la garanzia base.
L’offerta copre i danni diretti e materiali ai beni assicurati causati dall’evento catastrofale e, in particolare: risultano sempre coperti i danni ai fabbricati (mentre di norma sono espressamente esclusi quelli ai terreni sui quali sono costruiti i fabbricati); sono in genere assicurati anche macchinari, attrezzature, arredi e mobilio, merci; ci sono compagnie che assicurano anche valori, oggetti preziosi, beni di valore artistico e archivi e supporti dati, modelli e stampi; c’è chi assicura anche i beni in leasing o, più in generale, i beni di proprietà di terzi e chi assicura pannelli solari e impianti fotovoltaici installati sui fabbricati.
Per quanto riguarda i danni al fabbricato e al contenuto, l’assicurazione è prestata secondo la formula “a valore intero”; in qualche caso, ha specificato il report dell’Ivass, sono comprese anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, le spese sostenute per il ripristino dei locali, gli onorari di periti e consulenti per l’accertamento del danno e la liquidazione dei sinistri e le spese per la riprogettazione del fabbricato.
In alcuni casi, le compagnie assicurano anche i danni indiretti, come i maggiori costi sostenuti o i minori ricavi conseguiti a seguito dell’evento per interruzione (business interruption) o intralcio della normale attività di impresa.
Ci sono poi compagnie che prevedono la prestazione di servizi di assistenza per interventi di emergenza conseguenti all’evento assicurato, quali l’invio di un idraulico, di personale specializzato in tecniche di asciugatura, di personale di vigilanza o di sorveglianti, il rimborso delle spese per il rientro anticipato dell’assicurato da un viaggio.
E c’è chi riconosce all’assicurato il diritto di ricevere (su richiesta del contraente durante la fase di accertamento del danno e quindi prima della liquidazione definitiva del sinistro) il pagamento di un anticipo pari al 50% dell’ammontare presumibile del danno, purché questo sia di almeno di 15.000 / 50.000 euro.
Per ciascuna copertura catastrofale sono previste esclusioni tipiche che, nel caso per esempio di terremoto, si aggiungono a quelle generali per incendio e scoppio, oltre a specifiche limitazioni, franchigie (la cui entità non è in genere specificata nelle condizioni generali di assicurazione, in cui si rimanda a quanto indicato in polizza, ha specificato l’Ivass) e scoperti. (fs)
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