L’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici mette le mani avanti e dice la sua su un passaggio specifico contenuto nella Risoluzione 7-01191 Fregolent “Interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali”. Luigi Di Falco, responsabile vita e welfare: «L’obbligo delle imprese di garantire la completa esecuzione delle attività di ripristino ambientale equivarrebbe a imporre un modello garantistico che mal si concilia con la natura dell’attività assicurativa».
«La possibilità di erogare servizi e attività volti a supportare l’assicurato al momento del verificarsi di un danno ambientale è, e deve rimanere, una scelta imprenditoriale propria dell’impresa di assicurazione che, in un’ottica competitiva e nell’ambito della libera concorrenza, decide se e quanto arricchire la propria offerta di prodotti e servizi». L’Ania dice la sua su un aspetto assai delicato che riguarda un tema più ampio e cioè quello del rischio di danni causati dall’inquinamento, e mette in guardia rispetto a un passaggio nella Risoluzione 7-01191 Fregolent “Interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali”.
L’Ania, in particolare, fa riferimento alla parte relativa all’esigenza di garantire il ripristino ambientale, laddove si parla di un “sistema di assicurabilità del rischio ambientale che vada al di là del meccanismo di responsabilità civile verso terzi e che veda le compagnie assicurative direttamente impegnate nell’attività di ripristino ambientale…”, con la sollecitazione al Governo di promuovere questa assi curabilità e a rendere consequenziale “il ristoro del danno ambientale, consentendo la bonifica e il ripristino dei siti inquinati da parte di chi ha prodotto l’inquinamento attraverso l’intervento di un terzo garante”.
«Il settore assicurativo condivide appieno l’esigenza di perseguire il ripristino ambientale e la possibilità che le imprese di assicurazione mettano a disposizione dell’assicurato, secondo le proprie scelte commerciali, unitamente al servizio assicurativo di risarcimento del danno, anche servizi accessori, prestati da aziende specializzate convenzionate», ha sottolineato Luigi Di Falco (foto sopra), responsabile vita e welfare dell’Ania, in una audizione di qualche settimana fa tenuta alla Camera.
«Peraltro, esistono già nel mercato assicurativo italiano esempi virtuosi di coperture specifiche per rischi ambientali che, in aggiunta alla copertura assicurativa, prevedono la possibilità per l’assicurato di contattare società partner dell’assicuratore per la fornitura di una serie di servizi, quali documentazione informativa sui servizi accessibili, supporto telefonico e sopralluogo tecnico in loco, effettuazione di comunicazioni d’urgenza agli enti preposti, identificazione, proposta di attuazione e la stima preventiva dei costi degli interventi per la messa in sicurezza e bonifica. Tuttavia», ha rimarcato Di Falco, «la possibilità di erogare servizi e attività volti a supportare l’assicurato al momento del verificarsi di un danno ambientale è, e deve rimanere, una scelta imprenditoriale propria dell’impresa di assicurazione che, in un’ottica competitiva e nell’ambito della libera concorrenza, decide se e quanto arricchire la propria offerta di prodotti e servizi. La funzione protettiva dell’assicuratore, infatti, non può spingersi fino ad includere attività che per loro natura richiedono competenze molto specifiche e che solo operatori/enti estremamente specializzati sono in grado di realizzare».
Quindi, se l’indicazione della Risoluzione fosse da interpretare come «obbligo delle imprese di garantire la completa esecuzione delle attività di ripristino ambientale, la risposta del settore assicurativo sarebbe fortemente critica, proprio perché equivarrebbe a imporre un modello garantistico che mal si concilia con la natura dell’attività assicurativa», ha affermato Di Falco, secondo cui, pur comprendendo la finalità di assicurare la realizzazione delle opere di ripristino, la garanzia in questione comporterebbe per gli assicuratori l’assunzione di rischi che non hanno natura tipicamente finanziaria e assicurativa e sono del tutto indeterminati, viste le difficoltà legate alla quantificazione dei danni ambientali.
Inoltre, Di Falco ha precisato che «anche la Direttiva 2004/35/CE in materia di danno ambientale, a cui la Risoluzione fa espresso riferimento, pur considerando l’attività di ripristino fondamentale per la riparazione di questa tipologia di danni, non prevede alcun obbligo per le imprese di assicurazione di far fronte alla stessa attività, limitandosi all’art. 14 ad incoraggiare l’utilizzo e la promozione di garanzie finanziarie. A tal riguardo, si fa presente che in Italia al momento non esiste un sistema di garanzie finanziarie tipiche per i danni ambientali, essendo il nostro paese tra quelli che hanno optato per l’attuazione di tale sistema solo in via facoltativa».
In definitiva, l’atipicità della garanzia rispetto alle coperture praticabili dal settore assicurativo e le incertezze che riguardano le attività di ripristino «appaiono elementi incompatibili con l’assicurazione e con le regole imposte alle imprese di assicurazione». In sostanza, l’arma vincente contro questa tipologia di rischio, per l’Ania, «deve rimanere la prevenzione da realizzarsi attraverso la messa in atto di azioni specifiche quali procedure di monitoraggio e tecniche di loss prevention in grado di minimizzare la probabilità del verificarsi dell’evento avverso».
Fabio Sgroi
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