domenica 07 Settembre 2025

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COLLABORAZIONE TRA AGENTI E MODELLO 7B: L’IVASS INTERVIENE CON UN PARERE SPECIFICO SULLE LINEE GUIDA DA ADOTTARE

Le indicazioni dell’istituto di vigilanza, su sollecitazione dello Sna.

Stretta di manoL’Ivass, su sollecitazione dello Sna, è intervenuta con un parere specifico in merito alle linee guida da adottare in relazione alla predisposizione del modello 7B in caso di collaborazione tra agenti. L’istituto di vigilanza ha esaminato, in particolare, tre circostanze:

L’agente proponente si limita a segnalare il suo cliente all’agente emittente che svolge l’attività di intermediazione e di finalizzazione del contratto.  In questo caso, ha risposto l’Ivass, sul presupposto che l’agente proponente si limiti a svolgere un’attività di mera segnalazione e quindi in assenza di presentazione o proposta di prodotti assicurativi o di prestazione di assistenza e consulenza finalizzate a tale attività, si ritiene che «le parti non attuino in sostanza alcuna specifica forma di collaborazione ex art. 22 del D.L. n. 179/2012. Pertanto, gli obblighi di informativa precontrattuale sono esclusivamente a carico dell’agente emittente, che di fatto è l’unico soggetto che viene in contatto con il cliente, mentre non è previsto alcun obbligo di informativa precontrattuale a carico dell’agente segnalatore».

L’agente proponente svolge l’attività di intermediazione e finalizza con il cliente il contratto emesso dall’agente emittente, nell’ambito di un unico rapporto di collaborazione. Per l’Ivass «gli obblighi di informativa precontrattuale e l’obbligo di presentare o proporre contratti adeguati alle esigenze assicurative e previdenziali del cliente gravano sull’agente proponente». L’istituto di vigilanza ha inoltre precisato che, «sulla base di quanto previsto dall’articolo 22 del D.L. n. 179/2012, nel documento informativo conforme all’allegato 7B dovrà essere fornita al cliente una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, nonché l’indicazione dell’identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi». In altre parole, «il modello 7B dovrà specificare l’esistenza dell’accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 179/2012 seguita dall’indicazione dell’intermediario emittente e delle relative compagnie mandanti. L’agente proponente, concluso il contratto, dovrà trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale all’agente emittente, conservando per sé una copia da archiviare, in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 49, comma 3, del regolamento Isvap n.5/2006».

L’agente proponente è mono/plurimandatario e con più accordi di libera collaborazione in corso con altri agenti. L’allegato 7B, ha ricordato l’Ivass, dovrà riportare:  «i dati identificativi dell’intermediario proponente; la denominazione della/e compagnia/e che ha/hanno conferito mandato all’intermediario proponente; i dati identificativi di tutti gli intermediari con i quali l’intermediario proponente intrattiene un rapporto di collaborazione espressamente ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 179/2012 e le relative imprese mandanti». Relativamente a quest’ultimo punto, «nell’ottica di una informativa precontrattuale idonea a raggiungere le finalità proprie di trasparenza e utilità per il consumatore e al fine di evitare ridondanze», l’Ivass ritiene «ragionevole che l’intermediario proponente possa riportare, all’interno del modello 7B, le informazioni relative agli intermediari emittenti organizzate per ramo assicurativo».

In altre parole, «l’intermediario proponente al quale il cliente si rivolge per una determinata esigenza assicurativa e che ha in essere più collaborazioni in vari e diversi rami, potrà limitarsi a indicare, all’interno del modello 7B solo i rapporti di collaborazione con intermediari emittenti che ineriscono al ramo di specifico interesse del cliente/richiedente. Non è peraltro impedito all’intermediario proponente indicare, se lo ritiene, anche gli altri ulteriori rapporti in virtù dei quali può distribuire prodotti di ramo diverso, che non rientrano nell’interesse del cliente/richiedente».

In questo modo, si ritiene «soddisfatta l’esigenza di trasparenza sottesa all’obbligo informativo e conciliata l’utilità per il cliente a conoscere le informazioni essenziali e funzionali al contratto da concludere con l’allegerimento degli oneri informativi per l’intermediario».

Resta inteso che, ha concluso l’Ivass, «una volta che il cliente abbia operato la scelta del prodotto da acquistare, l’intermediario proponente darà evidenza all’intermediario emittente (e della relativa impresa mandante) che interviene nel caso specifico,   così come del ruolo e delle funzioni svolte in base all’accordo di collaborazione (rilascio di preventivi e/o di quietanze, riscossione dei premi, etc.)».

Fabio Sgroi

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