L’ultimo osservatorio degli intermediari di Cgpa Europe analizza questo tema a livello europeo. In particolare, il mercato inglese…
L’Osservatorio europeo degli intermediari assicurativi – ultima edizione – a cura di Cgpa Europe (compagnia specializzata nella assicurazione dei rischi di Rc professionale degli intermediari) ha analizzato, fra l’altro, il tema legato alle collaborazioni, appunto, fra intermediari. Dopo aver visto come è la situazione in Belgio, in Francia e in Germania, in questo articolo il focus è sul Regno Unito, dove esiste da tempo la collaborazione tra intermediari.
Sul mercato inglese, in particolare, sono possibili diverse combinazioni, in un contesto che non riconosce lo status di agente assicurativo o lo riconosce solo a titolo accessorio.
Quindi, ha fatto notare l’osservatorio, sono essenzialmente i broker che possono collaborare, assumendo di volta in volta ruoli diversi. Non è raro, per esempio, che per alcuni tipi di prodotti assicurativi e/o di clientela, le polizze assicurative vengano collocate attraverso due broker: un producing broker (che ha il rapporto con il cliente) e un placing broker (che si occupa di ottenere la polizza assicurativa dagli assicuratori). «Sebbene questi accordi siano spesso più comuni per le polizze rivolte alle imprese, possono riguardare anche le polizze per i consumatori», si legge nell’osservatorio.
Nella catena può essere presente anche un terzo intermediario, che agisce come broker grossista o agenzia di sottoscrizione (managing general agent). «È quest’ultimo intermediario che sarà responsabile dei rapporti con l’assicuratore che assume il rischio, al fine di ottenere la capacità o il prodotto assicurativo richiesto», evidenzia Cgpa Europe.
IL DOVERE DI CONSIGLIO E DI CONSULENZA – Su chi incombe il dovere di consiglio e consulenza di fronte a questo scenario? L’onere di tale dovere a carico di ciascun intermediario è ridotto proporzionalmente quando sono coinvolti più intermediari? Il broker produttore, essendo l’unico in contatto con il cliente, dovrebbe essere l’unico responsabile in caso di richiesta risarcitoria? L’osservatorio di Cgpa Europe specifica che «il diritto inglese attribuisce al broker produttore la responsabilità principale del consiglio e della consulenza agli assicurati».
La regola generale è che il broker produttore, «essendo nominato dall’assicurato, ha un obbligo di diligenza nei confronti dell’assicurato e di conseguenza non esiste un corrispondente obbligo di diligenza da parte del broker “collocatore” nei confronti dell’assicurato».
Pertanto, qualora sorga un problema nei rapporti tra l’assicurato, il broker produttore e il broker collocatore, «è il broker produttore – in assenza di circostanze particolari – l’unico responsabile nei confronti dell’assicurato. Ciò non significa che il broker collocatore possa sfuggire alla proprie responsabilità: rimarrà responsabile dei danni causati al broker produttore, nella misura in cui la sua negligenza abbia dato origine a una richiesta risarcitoria da parte dell’assicurato nei confronti del broker produttore. Spetterà quindi a quest’ultimo agire in regresso nei confronti degli altri attori della catena distributiva per ottenere un rimborso di quanto risarcito all’assicurato che, nella maggior parte dei casi, è solo parziale». (fs)
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