domenica 19 Ottobre 2025

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COLLABORAZIONE FRA INTERMEDIARI ASSICURATIVI: ECCO COME E’ REGOLAMENTATA IN SPAGNA

L’ultimo osservatorio degli intermediari di Cgpa Europe analizza questo tema a livello europeo. In particolare, il mercato iberico…
 

L’Osservatorio europeo degli intermediari assicurativi – ultima edizione – a cura di Cgpa Europe (compagnia specializzata nella assicurazione dei rischi di Rc professionale degli intermediari) ha analizzato, fra l’altro, il tema legato alle collaborazioni, appunto, fra intermediari.

Dopo aver visto come è la situazione in Belgio, in Francia, in Germania  e nel Regno Unito, in questo articolo il focus è sulla Spagna, dove esistono tre tipi di intermediari: agenti, broker e operatori di bancassicurazione.

Fino all’entrata in vigore della normativa di recepimento della direttiva Idd, si legge nell’osservatorio, la collaborazione tra intermediari (in base a un provvedimento emanato dal regolatore spagnolo nel 2009) era possibile «solo tra intermediari dello stesso tipo, ad esempio agente con agente o broker con broker». Con l’entrata in vigore delle norme che recepiscono la direttiva Idd nella legislazione spagnola, questo provvedimento «è diventato obsoleto».

Gli intermediari, adesso, possono collaborare «anche qualora abbiano status giuridici diversi, anche se la legislazione stabilisce un quadro piuttosto rigido per le condizioni in cui possono farlo». Un broker e un agente, in pratica, possono collaborare a determinate condizioni: «ogni intermediario deve rispettare i requisiti e il regime di responsabilità stabiliti dalla legge; ogni intermediario deve fornire ai clienti l’assistenza necessaria in tutte le fasi della conclusione e dell’esecuzione del contratto di assicurazione, incluso il caso di sinistro».

A monte della collaborazione tra broker e agente, il broker esegue un’analisi oggettiva delle esigenze e dei bisogni del suo cliente. Se si instaura una collaborazione tra un broker e un agente, il coinvolgimento di entrambi gli intermediari nel processo di proposta e successiva sottoscrizione del contratto assicurativo «deve essere strutturato in modo tale che l’assicurato riceva una consulenza indipendente, basata su un’analisi obiettiva, da parte del broker assicurativo. Successivamente il compito del broker sarà quello di proporre un numero sufficiente di contratti/prodotti assicurativi al potenziale assicurato, che rispondano al meglio alle esigenze di quest’ultimo. Una volta fatta questa raccomandazione, entra in gioco l’agente che potrà intervenire agendo a nome dell’impresa assicuratrice che offre il contratto consigliato dal broker». (fs)

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