martedì 04 Novembre 2025

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CESSIONE DEL CREDITO E RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA NEI CONTRATTI RC AUTO: ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE VESSATORIE

L’Ivass ha inviato una lettera al mercato a seguito di «diverse» segnalazioni da parte dei consumatori.   

Attraverso una lettera al mercato, l’Ivass ha richiamato l’attenzione delle compagnie sulla necessità che la formulazione delle clausole sulla cessione del credito e sul risarcimento in forma specifica inserite nelle condizioni di polizza Rc auto sia tale «da non comprimere la libertà del consumatore/assicurato di cedere il suo credito, scegliendo il carrozziere di fiducia senza anticipare il costo della riparazione, e da agevolare tempi rapidi di attivazione della procedura di gestione e liquidazione del danno».

La lettera dell’istituto di vigilanza è stata indirizzata alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano la Rc auto, a quelle con sede legale in un altro Stato membro dello spazio economico europeo che esercitano la Rc auto in Italia in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento e alle rappresentanze per l’Italia delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo spazio economico europeo che esercitano la Rc auto in Italia.

L’iniziativa dell’Ivass trae spunto dal fatto che, nell’ambito dell’attività di gestione dei reclami svolta dall’istituto di vigilanza, sono pervenute «diverse» segnalazioni da parte dei consumatori riguardanti le clausole sulla cessione del credito (derivante dal diritto al risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale) e sul risarcimento in forma specifica, inserite nei contratti Rc auto di alcune imprese. Si tratta di clausole che, ha spiegato l’Ivass, tendono a limitare la cessione del credito da parte dell’assicurato a favore di terzi, cioè a penalizzare il ricorso a riparatori non convenzionati con l’impresa di assicurazione.

Le clausole «operano su diversi fronti e sono variamente articolate». Alcune «vietano tout court la cessione del credito o prevedono che essa sia valida solo se effettuata a favore di riparatori convenzionati con l’impresa», mentre altre «prevedono che l’assicurato non possa cedere i crediti e i diritti derivanti dal contratto, salvo preventivo consenso dell’impresa da rilasciarsi entro un certo numero di giorni (termine oltre il quale si intende prestata una sorta di silenzio-assenso»). Altre ancora «prevedono, a fronte di uno sconto sul premio non sempre precisato, il pagamento di una penale nel caso in cui l’assicurato, venendo meno all’impegno di rivolgersi a un carrozziere convenzionato, si rivolga a un riparatore di fiducia».

L’Ivass ha ricordato come «clausole del genere possono comportare uno squilibrio, talvolta significativo, dei diritti e dei doveri tra le parti all’interno del contratto, a svantaggio dell’assicurato, tale da farne presumere una possibile vessatorietà».

Inoltre, l’applicazione di queste clausole, in molti casi, «tende a prolungare i tempi di liquidazione dei danni derivanti dal sinistro». In presenza di clausole simili, l’Ivass procede a effettuare le conseguenti segnalazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), competente ad accertare la vessatorietà delle clausole contrattuali ai sensi dell’articolo 37 bis del Codice del Consumo. A questo proposito l’Agcm si è espressa (provvedimento n. 24268/2013) indicando anche alcune condizioni che, «contemperando adeguatamente le esigenze dell’impresa con quelle dei consumatori, non danno luogo a clausole di carattere vessatorio».

Fabio Sgroi

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