martedì 12 Maggio 2026

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CATTOLICA: ECCO LE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE DA SOTTOPORRE ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA DEI SOCI

Sono state approvate ieri dal Cda del gruppo veronese e riguardano in particolare la composizione soggettiva e il funzionamento dell’organo amministrativo.

Nella giornata di ieri, il consiglio di amministrazione di Cattolica Assicurazioni, ha approvato (con il voto favorevole di tutti i presenti e un solo voto contrario) alcune modifiche allo statuto sociale da sottoporre all’assemblea dei soci (la cui data non è stata ancora fissata a causa dell’emergenza coronavirus), riguardanti in particolare la composizione soggettiva e il funzionamento dell’organo amministrativo.

Le riforme che sono state proposte ieri, in sintesi, prevedono: la riduzione del numero degli amministratori da 17 a 15; la possibilità che l’amministratore delegato possa non avere la qualità di socio; l’introduzione di criteri (di genere, di esperienza e professionalità nonché anagrafici) per assicurare «una più articolata e trasparente» diversity nella composizione del consiglio e un equilibrato, prospettico ricambio professionale e generazionale; la specificazione del requisito di indipendenza, individuando alcune situazioni che potrebbero incidere ai fini della valutazione della sussistenza del requisito, in particolare una anzianità di carica temporalmente significativa; l’introduzione di un limite temporale di tre mandati continuativi per l’eleggibilità alle cariche speciali di presidente e vice presidente; una «più precisa» configurazione delle funzioni in capo all’amministratore delegato e dei flussi informativi endoconsiliari; una parziale revisione della disciplina e del funzionamento dei comitati endoconsiliari.

Secondo quanto comunicato da Cattolica, le modifiche statutarie proposte, dopo l’approvazione dell’assemblea, «potranno essere iscritte al Registro delle Imprese, e quindi acquisire efficacia, solo dopo l’approvazione da parte dell’Ivass, ai sensi dell’art. 196 del d.lgs. n. 209/2005 e relative disposizioni regolamentari di attuazione e saranno operative secondo la clausola transitoria formulata che, fatta eccezione per la modifica che riguarda la posizione soggettiva dell’amministratore delegato, ne prevede l’applicazione con il primo rinnovo degli organi societari».

Fabio Sgroi

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