In quei pochi casi in cui l’assicurato ha ritenuto di estendere il contraddittorio anche nei confronti dell’intermediario, i giudici hanno sempre respinto le richieste di indennizzo. L’analisi di Cgpa Europe.
Business interruption? Per i giudici francesi gli intermediari non hanno responsabilità. Nei casi in cui l’assicurato ha ritenuto di estendere il contraddittorio anche nei confronti dell’intermediario (si tratta di meno del 10% del totale), i giudici transalpini hanno sempre respinto le richieste di risarcimento contro agenti e broker, ritenendo che «da un lato, la controversia riguardasse esclusivamente l’interpretazione di una clausola contrattuale e, quindi, il rapporto tra assicurato e assicuratore; dall’altro, che l’intermediario aveva, comunque, correttamente adempiuto al suo dovere di informazione e consulenza nei confronti del suo cliente, non esistendo sul mercato una copertura assicurativa che garantiva espressamente il danno da business interruption a seguito di pandemia».
Ad analizzare la situazione in Francia è Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari. Proprio in questo Paese, ha fatto notare la compagnia, resta aperta la controversia tra compagnie e imprenditori sull’indennizzabilità dei danni originata dall’interruzione forzata delle attività economiche, dovuta alla pandemia da Covid-19.
La Francia, ha ricordato Cgpa Europe, è tra i Paesi europei in cui il confronto è stato «più duro», se non altro per il fatto che la diffusione delle polizze che coprono il rischio di business interruption ha originato molte richieste di indennizzo da parte degli imprenditori (in primis le società di ristorazione), «sulle quali l’orientamento dei giudici è stato ondivago».
Fino a che punto gli intermediari possono essere ritenuti responsabili nel collocamento di queste polizze? «In effetti», ha spiegato Cgpa Europe, «alcuni assicurati sono stati talvolta tentati di citare in giudizio l’intermediario assicurativo al fine di massimizzare le loro possibilità di ottenere un indennizzo, sostenendo che l’intermediario, nell’ipotesi in cui il giudice dovesse ritenere non operante la polizza, avrebbe dovuto consigliare loro di stipulare una copertura di business interruption operante in caso di pandemia. Tuttavia va sottolineato che le richieste di risarcimento avanzate a tale titolo contro gli intermediari assicurativi sono, a oggi, piuttosto rare in Francia. In effetti, il problema derivante da questo tipo di controversie è essenzialmente incentrato sull’interpretazione di una clausola di esclusione e non può essere ragionevolmente legato a una mancanza di diligenza dell’intermediario nel suo dovere di consulenza nei confronti dei suoi clienti».
In sostanza, le garanzie sottoscritte in Francia (prevalentemente da ristoratori) hanno riguardato polizze che prevedevano una garanzia danni indiretti «senza la necessaria presenza di danni materiali e diretti indennizzabili a termini di polizza. In tutti i casi gli intermediari sono stati sollevati da ogni responsabilità».
Fabio Sgroi
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