mercoledì 10 Settembre 2025

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BREXIT E SETTORE ASSICURATIVO: COSA SUCCEDE DURANTE E DOPO IL PERIODO TRANSITORIO

L’Ivass: «Ora è prorogato di diritto l’attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza (il cosiddetto regime di passaporto). Poi…».

Dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’Unione Europea e ha cessato di essere rappresentato nelle istituzioni europee. Quali sono gli impatti sul settore assicurativo? Intanto bisogna ricordare che l’accordo di recesso prevede un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020 durante il quale la normativa europea continua ad applicarsi come se il Regno Unito fosse ancora uno Stato membro, ha precisato l’Ivass.

Con la dichiarazione politica contestuale all’accordo di recesso, ha ricordato l’istituto di vigilanza, Regno Unito e Unione europea hanno dichiarato «l’intenzione di concludere intese in materia di scambio di servizi e investimenti nel settore dei servizi, compresi quelli finanziari, e che si fondino sugli accordi di libero scambio dell’Unione». A tal fine nella dichiarazione politica «si prevede anche l’intenzione delle due parti di avviare il processo formale di negoziazione di questi accordi il prima possibile dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione, affinché gli stessi possano entrare in vigore entro la fine del 2020».

Per quanto riguarda il settore assicurativo, durante il periodo transitorio è prorogato di diritto l’attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza (il cosiddetto regime di passaporto). Al termine del periodo di transizione, agli operatori Uk che operano nell’Unione Europea e quindi anche in Italia, si applicherà la normativa relativa ai soggetti di paesi terzi, se nel frattempo non saranno stati raggiunti tra le due parti gli accordi di libero scambio.

Fatti salvi gli esiti dei negoziati di questi accordi, ha sottolineato l’Ivass, al termine del periodo transitorio le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi con sede legale nel Regno Unito perderanno la libertà di stabilimento (cioè la possibilità di insediare in Italia una sede stabile senza autorizzazione da parte dello Stato italiano) e/o la libertà di prestazione di servizi (cioè la possibilità di svolgere l’attività assicurativa in Italia senza avere una sede stabile).

I contratti assicurativi già stipulati resterebbero validi, ha evidenziato l’istituto di vigilanza. «Le istituzioni e le autorità, europee e italiane, sono impegnate ad assicurare un adeguato grado di preparazione alla cessazione del regime di passaporto; le compagnie e gli intermediari assicurativi devono farsi parte attiva nella preparazione».

Fabio Sgroi

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