L’istituto di vigilanza ha comminato al Leone una sanzione complessiva di oltre 177.000 euro, risultato di 21 ordinanze.
Come accaduto nel bollettino Ivass di marzo scorso, anche in quello di aprile Generali Italia è risultata la compagnia più multata (in termini di importo) dall’Istituto di vigilanza. In tutto 21 ordinanze per un totale di 177.128 euro di sanzione.
In particolare, le infrazioni commesse dalla compagnia con sede a Mogliano Veneto hanno riguardato il combinato disposto dell’articolo 134 (attestazione sullo stato di rischio) del Codice delle Assicurazioni (Cap) e degli articoli 2 (contenuto dell’attestazione sullo stato di rischio) e 6 (obbligo di consegna dell’attestazione sullo stato del rischio) del regolamento Ivass 9/2015; gli articoli 146 (diritto di accesso agli atti) del Cap e 5 del decreto ministeriale 191/2008 (disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all’articolo 146 del Codice delle assicurazioni private); l’articolo 148 (procedura di risarcimento) del Cap; gli articoli 149 (procedura di risarcimento diretto) e 150 (disciplina del sistema di risarcimento diretto) del Cap e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 254/2006 (regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale a norma dell’articolo 150 del Cap); l’articolo 183 (regole di comportamento) comma 1, lettera A (nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati) del Cap.
Entrando nel dettaglio, Generali Italia è stata multata per il rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio; il mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di alcuni fascicoli di alcuni sinistri Rc auto; il mancato rispetto, per alcuni sinistri del ramo Rc auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento (anche diretto) al danneggiato, ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa; la mancata liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di prestazioni assicurative relative a 19 polizze vita. (fs)
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