Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari, ha analizzato questo aspetto nell’ambito di uno specifico focus sui contrasti e le differenze a livello europeo in materia di contenzioso della Rc professionale di agenti e broker. Ecco cosa è emerso.
I terzi, diversi dal cliente dell’intermediario, possono invocare la responsabilità contrattuale degli intermediari assicurativi? Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari, ha analizzato questo aspetto nell’ambito di uno specifico focus sui contrasti e le differenze in Europa in materia di contenzioso della Rc professionale di agenti e broker.
In Italia, ha ricordato Cgpa Europe, l’azione legale contro un intermediario assicurativo o un assicuratore a opera di un terzo danneggiato «non esiste». I terzi, infatti, «non hanno alcun legame contrattuale con l’assicuratore dell’autore di un danno o con l’intermediario che ha perfezionato il contratto di assicurazione». Qualunque azione legale, quindi, può essere intrapresa «solo contro il responsabile assicurato, che dovrà rivalersi, a sua volta, contro l’intermediario». Ed è così anche nel Regno Unito e in Irlanda.
Nel Regno Unito, in particolare, la normativa in vigore conferisce a un soggetto terzo rispetto alle parti di un contratto «alcuni diritti, anche se in circostanze relativamente limitate», oltre che «rigorose», al punto che «è molto difficile», per un terzo, spuntarla. E a oggi «non ci sono sentenze in materia contro gli intermediari assicurativi».
Discorso diverso in altri Paesi europei. In Francia questo principio è accettato dal 2006 e riguarda gli intermediari dal 2018, quando la Corte di Cassazione ha affermato che i soggetti che non sono parte del contratto di assicurazione «possono rivalersi per l’errore contrattuale commesso da un broker nei confronti dell’assicurato e invocarne la responsabilità con conseguente azione risarcitoria». Questo orientamento è stato confermato da una recente sentenza della Corte d’Appello di Douai in un procedimento che ha coinvolto un agente.
Il caso in questione era questo: un assicurato sottoscrive una polizza ritenuta inadatta alle sue necessità a causa di un potenziale errore commesso dall’intermediario assicurativo. Questa copertura assicurativa inadeguata causa un danno a un terzo che non ha alcun rapporto giuridico con l’intermediario. In questo caso specifico, la giurisprudenza francese ha autorizzato quest’ultimo soggetto ad adire il tribunale per un’azione risarcitoria nei confronti dell’intermediario. Anche se l’azione risarcitoria non può essere promossa nell’ambito contrattuale, mancando qualunque legame contrattuale fra il terzo e l’intermediario, tuttavia la Corte di Cassazione ha autorizzato l’azione invocando una responsabilità di natura extra-contrattuale.
In Belgio e Spagna l’azione legale intentata da terzi è prevista, ma mentre in Belgio «non può mai riguardare gli intermediari», nel Paese iberico «è utilizzata», seppur «raramente».
Infine la Germania, dove esiste un indirizzo giurisprudenziale finalizzato alla protezione dei terzi (diversi dal cliente dell’intermediario), anche se a condizioni «molto rigorose e limitate». Secondo questo indirizzo, il terzo «può invocare la responsabilità di un soggetto che ha concluso un contratto, rispetto al quale il predetto terzo non è parte».
Fabio Sgroi
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