Il Regolamento Ivass n.9/2015 pone in primo piano il ruolo della Banca dati attestati di rischio (Sita-Atrc), a cui possono accedere le imprese che esercitano in Italia l’assicurazione obbligatoria della Rc derivante dalla circolazione dei veicoli, oltre che l’Ivass.
Il Regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015 pone in primo piano il ruolo della Banca dati attestati di rischio (Sita-Atrc), a cui possono accedere le imprese che esercitano in Italia l’assicurazione obbligatoria della Rc derivante dalla circolazione dei veicoli, oltre che l’Ivass. Questa banca dati contiene informazioni storiche relative, appunto, all’attestazione dello stato del rischio dei veicoli assicurati e immatricolati in Italia, identificati tramite il numero di targa, o tramite il telaio per i veicoli sprovvisti di targa.
L’archivio memorizza la “storia assicurativa” di ciascun veicolo (sinistrosità pregressa, classe di merito di conversione universale maturata in caso di formula tariffaria bonus/malus o altre assimilate e altro). A partire dagli attestati con scadenza 2015 contiene il nuovo modello di attestazione sullo stato del rischio, recante, tra l’altro, la specifica suddivisione dei sinistri per tipologia di danno.
La Banca dati è detenuta e gestita dall’Ania, sulla base di una specifica convenzione, secondo le modalità e i tempi definiti dall’Ivass. Le imprese hanno l’obbligo di alimentarla (pena una sanzione) con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio. Le informazioni relative all’ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella banca dati almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
Che cosa succede se, all’atto della stipulazione del contratto, l’attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati? L’impresa acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere all’assegnazione della classe di merito.
In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire anche per via telematica l’attestato, l’impresa richiede al contraente una dichiarazione per l’intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, l’impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria, l’impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.
Fabio Sgroi
© RIPRODUZIONE RISERVATA










