L’analisi di Stefano De Polis, segretario generale dell’Ivass.
L’iter di costituzione del cosiddetto arbitro assicurativo (la figura voluta nel 2018 dal legislatore per rafforzare la tutela degli assicurati in Italia) non si è ancora concluso, contrariamente a quanto era previsto originariamente. Perché questo ritardo? A questa domanda ha risposto Stefano De Polis, segretario generale dell’Ivass, nel corso di un recente convegno su Banca, Finanza, Assicurazioni: giustizia stragiudiziale e dinamiche evolutive.
L’iter, innanzitutto, risulta «più complesso di quello affrontato dagli altri due arbitri (bancario e finanziario, ndr) e più articolato in termini di attori coinvolti, procedure normative e connessi passaggi propedeutici e consequenziali». La costituzione dell’arbitro assicurativo, ha evidenziato De Polis, «è, infatti, affidata a un decreto interministeriale che deve essere emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made In Italy- MiMIT) di concerto con il Ministero della Giustizia, su proposta Ivass». La prima proposta dell’istituto di vigilanza «è dell’agosto 2019. Siamo in contatto con i Dicasteri interessati, cui abbiamo offerto piena collaborazione e disponibilità per individuare le soluzioni più efficaci. C’è da dire che alla complessità dell’iter costitutivo si aggiunge, sul piano del merito, la peculiarità del settore assicurativo».
Il segretario generale dell’Ivass si riferisce in primo luogo «alla struttura del mercato e alla varietà dei soggetti (imprese e intermediari) coinvolti, portatori di interessi contrapposti e, a volte, anche in forte dialettica. Oltre al canale bancario e postale, i prodotti assicurativi sono collocati da agenti e broker, spesso legati tra loro da articolati schemi di collaborazione verticali e orizzontali», ha ricordato De Polis, aggiungendo che «nelle controversie assicurative potranno pertanto verificarsi casi di liti tra imprese assicurative e distributori con una conseguente complessità istruttoria di non poco conto. Non meno rilevante è la stessa natura delle possibili controversie, molte delle quali è prevedibile vertano sull’accertamento della responsabilità, della valutazione e della quantificazione dei danni, difficili da dimostrare con i soli mezzi probatori documentali consentiti nel procedimento arbitrale. Non dimentichiamo infatti che l’arbitro non può ricorrere a consulenze tecniche. L’ampia formulazione dell’articolo 187.1 del codice delle assicurazioni private, che attribuisce all’arbitro assicurativo la competenza sulle controversie relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione ha richiesto la ricerca di un punto di equilibrio praticabile e sostenibile».
Dunque la strada che porta all’istituzione dell’arbitro assicurativo sta risultando complessa, «ma siamo determinati a perseguirla e pronti a gestire le difficoltà», ha fatto saper De Polis. (fs)
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