Per il segretario dell’Ivass, uno degli obiettivi del nuovo organismo è «contrarre, a monte, i reclami degli assicurati».
«Il settore assicurativo è un terreno d’elezione per la soluzione stragiudiziale delle controversie, in quanto caratterizzato da un “naturale” contenzioso tra le parti ma anche dalla crescente consapevolezza, da parte degli operatori di mercato, dell’importanza di preservare il rapporto con gli assicurati quale fattore critico di competizione e di successo per la fidelizzazione della clientela e per la conquista di nuovi spazi di mercato». Ne è convinto Stefano De Polis, segretario generale dell’Ivass, che nel corso di un recente convegno su Banca, Finanza, Assicurazioni: giustizia stragiudiziale e dinamiche evolutive, ha affermato, fra l’altro, che il ricorso all’arbitro assicurativo «verrà a porsi quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria in alternativa, nei limiti di rispettiva competenza, alla mediazione (per i contratti assicurativi e per il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria) e alla negoziazione assistita (per le controversie sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti)».
Dopo aver spiegato i motivi per i quali l’iter di costituzione di questa figura non è ancora concluso, De Polis ha ricordato come il «terreno d’elezione dell’arbitro assicurativo saranno le controversie in tema di interpretazione dei contratti e regole di condotta degli operatori di mercato». L’auspicio è che le decisioni dell’arbitro «possano indurre gli operatori di mercato a conformare i loro comportamenti così anche da contrarre, a monte, i reclami degli assicurati».
Per il segretario dell’Ivass, il maggiore o minore appeal tra ricorso all’arbitro assicurativo e la mediazione «dipenderà dal grado di efficacia dei diversi strumenti in funzione della tutela prestata. Determinante sarà ad esempio il funzionamento degli incentivi di carattere processuale previsti dalla riforma Cartabia per scongiurare il diffuso fenomeno della mancata partecipazione delle compagnie di assicurazione al procedimento di mediazione. Nel 2022 ammontano a 71.485 i procedimenti di mediazione riguardanti contratti assicurativi cosiddetti “outlier”, esclusi cioè dalle statistiche in quanto si concludono con la mancata comparizione dell’aderente, dunque della compagnia assicurativa».
Per quanto riguarda, invece, le questioni relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, «sono da richiamare le previsioni della riforma Cartabia che riconoscono alla negoziazione assistita maggiori ambiti di tutela in termini di ampiezza dell’istruttoria stragiudiziale (con la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia e dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte nel cui interesse sono richieste)», ha affermato De Polis. Il nuovo organismo, in definitiva, «andrà ad arricchire gli strumenti stragiudiziali a disposizione della clientela assicurativa per ottenere un trattamento equo e rispettoso delle norme e delle clausole contrattuali».
Fabio Sgroi
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