Non cambia la sentenza: viene ritenuta responsabile la compagnia, che però può rivalersi sull’agente…
Dopo quella pubblicata qualche giorno fa, Tuttointermediari.it, prendendo spunto da quanto riportato da Cgpa Europe (compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi) nel suo ultimo osservatorio europeo degli intermediari assicurativi, pubblica un’altra sentenza in tema di responsabilità da parte delle compagnie in caso di appropriazione indebita di un dipendente di un agente. Stavolta il caso giudiziario è avvenuto in Spagna.
IL CASO –Un lavoratore autonomo intende stipulare un contratto per la copertura dei rischi di inabilità/invalidità. A questo scopo si rivolge a un agente in esclusiva che gli invia tutti i documenti necessari alla sottoscrizione della polizza; il lavoratore, a quel punto, paga il premio assicurativo a uno dei dipendenti dell’agente. Quest’ultimo se ne appropria indebitamente e gli consegna una quietanza di pagamento: il cliente pensa quindi di essere assicurato. Tuttavia, né il premio né i documenti necessari alla stipula del contratto vengono inviati all’assicuratore, perciò la polizza non viene emessa. Qualche mese dopo, a seguito di un infortunio, l’assicurato è affetto da inabilità temporanea al lavoro e chiede di beneficiare delle garanzie offerte dal suo contratto scontrandosi con il rifiuto dell’assicuratore, che afferma che il contratto non risulta essere stato sottoscritto. Si scopre così la frode commessa dal dipendente dell’agente in esclusiva e l’assicurato decide quindi di citare in giudizio l’agenzia e la compagnia assicurativa.
SENTENZA – I giudici della Corte territoriale di Valencia, con sentenza del 30 ottobre 2018, ritengono che l’assicuratore, non avendo ricevuto il premio e non avendo mai emesso la polizza, non potesse venire a conoscenza dell’appropriazione indebita né tanto meno esercitare un controllo sull’operato del dipendente dell’agente. Tuttavia, la compagnia viene ritenuta responsabile dell’operato di quest’ultimo, in quanto l’assicurato ha avviato le procedure e fornito in buona fede i documenti necessari alla sottoscrizione. Inoltre, i giudici ritengono che, poiché l’assicuratore trae vantaggio dal lavoro del suo agente, è tenuto al contempo a farsi carico delle conseguenze qualora questi arrechi danni a terzi. La compagnia è quindi tenuta a risarcire i danni causati dal dipendente dell’agente al cliente.
«Questa sentenza chiarisce il principio della “culpa in eligendo” secondo cui un soggetto (persona fisica o giuridica) è responsabile dell’operato dei suoi dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni», commenta Cgpa Europe. «Pertanto, la compagnia di assicurazione è ritenuta responsabile dell’operato dell’agente, nonostante non abbia mai ricevuto i documenti necessari alla stipula del contratto né tanto meno il premio. In questo caso, quindi, i giudici cercano, mediante artifizi giuridici, di attribuire all’assicuratore la responsabilità dell’operato dei suoi rappresentanti. La compagnia può comunque rivalersi sul suo agente per ottenere il rimborso delle somme versate, per cui è fondamentale per quest’ultimo disporre di una polizza assicurativa che copra la sua Rc professionale». (fs)
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