domenica 02 Novembre 2025

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

ANCHE L’ASSICURATO HA I SUOI OBBLIGHI: PRESTARE LA DILIGENZA MINIMA RICHIESTA NELLA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO

Cgpa Europe analizza un caso giudiziario avvenuto in Francia, la cui sentenza dà ragione a un intermediario assicurativo.

 

In ambito Rc professionale degli intermediari assicurativi, un argomento di discussione è anche l’obbligo di consiglio e consulenza “attivo” che deve dare il professionista, in grado di soddisfare le esigenze espresse dall’assicurato in modo da adattarsi alla sua situazione personale. Proprio su questo tema, Cgpa Europe, attraverso uno dei suoi ultimi osservatori sugli intermediari, riporta un caso giuridixo avvenuto in Francia.

IL CASO – Un club di rugby si rivolge a un agente, nell’ambito della conclusione di un contratto destinato a dotare lo stadio della città di schermi giganti, al fine di coprire i danni che potrebbero subire queste apparecchiature. Peraltro, il club è già stato vittima di furto e atti vandalici in passato. La nuova polizza stabilisce che le apparecchiature all’aperto non sono coperte contro i danni causati dalle intemperie. Nello stesso anno si verificano due sinistri: una tempe­sta e una grandinata. La compagnia si rifiuta di risarcire i danni in quanto le cause di questi sinistri figurano tra le clau­sole di esclusione del contratto. L’assicurato invoca allora la responsabilità dell’agente per avergli fatto contrarre una polizza che non copre i rischi a cui erano esposti gli schermi. Inoltre, argomenta che le condizioni speciali del contratto gli sono state consegnate in ritardo, il che rende inapplicabile la clausola di esclusione, e che la polizza non era adeguata alle sue esigenze poiché offriva delle garanzie inutili.

SENTENZA – La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza del 24 marzo 2016, si è pronunciata a favore dell’agente, ritenendo che quest’ultimo non sia tenuto a richiamare l’at­tenzione dell’assicurato su una clausola chiara che pre­vede un caso di esclusione della garanzia. I giudici consi­derano inoltre che la polizza fosse adeguata alle richieste del cliente, dal momento che offriva molteplici garanzie, e che la stessa fosse stata stipulata con piena cognizione di causa dall’assicurato, che non ha chiesto di adeguare il suo contratto a seguito del primo sinistro.

«In questo caso i giudici hanno mostrato quindi un orienta­mento diverso rispetto a quello che sarebbe stato appli­cato se l’assicurato fosse stato un consumatore», ha commentato Cgpa Europe. «Infatti, benché il broker sia tenuto ad adempiere a un obbligo di consulenza relativamente ampio in Francia, l’assicu­rato, dal canto suo, non è esonerato dai suoi obblighi, in particolare dal prestare la diligenza minima richiesta nella sottoscrizione del contratto».

Fabio Sgroi

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