domenica 19 Ottobre 2025

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ANALISI DEL PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE: IN BELGIO GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI OPERANO SECONDO DUE MODELLI

La legge locale pone un’enfasi «forte» sul dovere dell’intermediario di condurre uno studio approfondito, al fine di fornire soluzioni assicurative su misura.

 

Il profilo di rischio del cliente? In Belgio, la legge sulle assicurazioni pone un’enfasi «forte» sul dovere dell’intermediario di condurre un’a­nalisi approfondita, al fine di fornire soluzioni assicurative su misura. L’ultimo Osservatorio europeo degli intermediari assicurativi a cura di Cgpa Europe ha posto un’attenzione particolare relativamente a questo aspetto, appunto, in Belgio.

Qui gli intermediari assicurativi operano principalmente secondo due modelli: uno basato sulla consulenza e uno non basato sulla consulenza. Quelli che distribuiscono prodotti di investimento assicurativo sono tenuti «a fornire con­sulenza e sono soggetti a severi controlli normativi», ha spiegato l’osservatorio. La legge belga, nello specifico, prevede «una profilazione completa del cliente per coloro che forniscono una consulenza personalizzata».

Questa profilazione comporta un’analisi dettagliata di diversi fattori, ritenuti chiave: «conoscenza ed esperienza in materia di investimenti (valutazione della comprensione dei prodotti finanziari da parte del cliente e della sua esperienza in termini di investimento); situazione finanziaria (analisi della situazione finanziaria complessiva del cliente, compresa la sua capacità di sop­portare potenziali perdite); obiettivi di investimento (identificazione degli obiettivi a breve e lungo termine del cliente così come del suo oriz­zonte di investimento); profilo di rischio (valutazione della tolleranza del cliente alla volatilità del mercato)».

Quando fornisce una consulenza su un prodotto di investimento assicurativo, l’intermediario o l’impresa assicurativa deve fornire al cliente, prima che il contratto sia concluso, «una dichiarazione di idoneità su un supporto durevole, specificando in che modo è stata fornita quella consulenza e il modo in cui essa risponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. L’obiettivo è garantire che il prodotto assicurativo consigliato sia perfettamente in linea con le esigenze specifiche del cliente».

Al contrario, quando gli intermediari assicurativi non forniscono consulenza, sono ovviamente tenuti a «valutare l’adeguatezza del prodotto rispetto alle esigenze fondamentali del cliente e del suo livello di comprensione, ma la normativa su questa valutazione è meno severa rispetto a una profilazione completa». (fs)

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