Il consulente compliance e revisione interna presso K Partners srl: «Ancora una volta un regolamento per le banche ricade sulle agenzie di assicurazione senza una minima chiara differenziazione e proporzionalità».
L’Ivass ha emanato, lo scorso 4 giugno, il provvedimento numero 144/24 che riguarda modifiche e integrazioni al Regolamento 44/2019 recante disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle compagnie e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di adeguata verifica della clientela.
Questo provvedimento richiede, fra le altre cose, l’istituzione di un consigliere responsabile per l’antiriciclaggio, che abbia il ruolo di interfaccia fra organo amministrativo e funzione antiriciclaggio per tutte le problematiche inerenti all’antiriciclaggio (articolo 11bis comma 3 regolamento Ivass 44/19 modificato).
«Il provvedimento dell’Ivass», ha commentato Francesco Netti, consulente compliance – revisione interna presso K Partners srl, «è stato emanato in seguito all’analogo provvedimento di Banca d’Italia del 1° agosto 2023. Ancora una volta, dunque, un regolamento per le banche ricade sulle agenzie di assicurazione senza una minima chiara differenziazione e proporzionalità».
All’articolo 2 del suo provvedimento, ha precisato Netti, Banca d’Italia per le banche risulta «più chiara» di Ivass: “Fermo l’obbligo di calibrare gli assetti organizzativi antiriciclaggio secondo il principio di proporzionalità e di approccio in base al rischio, i destinatari adottano almeno i seguenti presidi organizzativi minimi: attribuiscono a una funzione di controllo aziendale la responsabilità di assicurare l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità dei presidi antiriciclaggio, secondo quanto previsto nella parte terza, sezione I (funzione antiriciclaggio); formalizzano l’attribuzione della responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette secondo quanto previsto nella parte terza, sezione II (responsabile della segnalazione delle operazioni sospette); attribuiscono a una funzione di controllo aziendale il compito di verificare in modo continuativo il grado di adeguatezza dell’assetto organizzativo antiriciclaggio e la sua conformità rispetto alla disciplina, secondo quanto previsto nella parte terza, sezione III 0 Pag. 4 di 15 (funzione di revisione interna); nominano un esponente aziendale quale responsabile per l’antiriciclaggio, secondo quanto previsto nella parte seconda, sezione III-bis (esponente responsabile per l’antiriciclaggio)”.
Alla luce di ciò, ha sottolineato il consulente, «questi ruoli devono essere istituiti per gli intermediari assicurativi secondo la proporzionalità stabilita da Ivass come da provvedimento Ivass 111/21: gli intermediari assicurativi “sotto-soglia”, non avendo l’obbligo di istituire la funzione antiriciclaggio, non devono nominare il “Consigliere Responsabile per l’antiriciclaggio”. L’obbligo è previsto quindi solo per gli intermediari assicurativi “sopra soglia” (premi lordi vita oltre 15 milioni di euro e iscritti Rui oltre 30), che hanno l’obbligo di istituire la funzione antiriciclaggio, con scadenza 30 giugno 2026 o al primo rinnovo degli organi sociali».
Questa valutazione, ha fatto presente Netti, «è deduttiva, in quanto l’Ivass non ha ancora apportato modifiche al provvedimento Ivass 111/21 per definire regole sull’istituzione del consigliere responsabile per l’antiriciclaggio. Si ha comunque notizia che alcuni sindacati/associazioni di categoria, sia agenzie che broker, stanno aprendo un confronto con Ivass su tale tema».
Fabio Sgroi
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