Cgpa Europe analizza un caso giudiziario avvenuto in Spagna nel quale la sentenza tiene conto della diversità delle due figure di intermediario.
Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi, in uno dei suoi ultimi osservatori riporta un caso relativo a un contenzioso avvenuto in Spagna, la cui sentenza giudiziaria distingue chiaramente la posizione di un broker da quella di un agente.
IL CASO – Un broker firma una proposta di assicurazione per conto di un assicuratore. Tre giorni dopo si verifica un sinistro, ma all’assicuratore non era ancora pervenuta la proposta firmata dall’assicurato, di cui accuserà ricevuta e che accetterà solo una settimana dopo. Tre giorni dopo la sua accettazione, viene finalmente emessa la polizza. L’assicuratore viene a conoscenza del sinistro solo dopo aver formalizzato il suo vincolo contrattuale con l’assicurato, dal momento che il sinistro si verifica prima della sua accettazione.
L’assicuratore ritiene quindi di non essere tenuto a prestare la sua copertura e di non dover risarcire il cliente, non essendo stato al corrente del sinistro al momento dell’accettazione del contratto. Sostiene che, se fosse stato al corrente di questa circostanza, avrebbe cambiato idea sul rischio e non avrebbe stipulato il contratto, pertanto la proposta firmata a nome suo dal broker non lo vincola in alcun modo.
SENTENZA – I magistrati (sentenza della Corte Suprema, luglio 2007) risalgono all’origine dell’accettazione del rischio da parte della compagnia assicurativa e si basano sull’essenza stessa dell’attività di brokeraggio, dando ragione all’assicuratore dal momento che i broker sono indipendenti, non legati agli assicuratori, e non hanno quindi alcuna legittima facoltà di vincolare l’assicuratore senza la sua firma. Secondo i magistrati, la compagnia non ha quindi alcun obbligo di risarcire il cliente, poiché l’unico potere di rappresentanza di cui è dotato il broker è quello nei confronti dell’assicurato.
«Si osserva come i magistrati spagnoli si sforzino di operare una chiara distinzione tra broker (mandatario del suo cliente) e agente (mandatario dell’assicuratore), i cui atti vincolano le compagnie di assicurazione in modo diverso. Qualora a essere coinvolto nella controversia fosse stato un agente, la soluzione sarebbe stata effetivamente ben altra», ha commentato Cgpa Europe.
Fabio Sgroi
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