sabato 27 Settembre 2025

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ADDETTI ALL’ATTIVITA’ DISTRIBUTIVA GIA’ ISCRITTI NELLA SEZIONE E) DEL RUI E POI CANCELLATI: DEVONO CONSEGUIRE IL POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO AI FINI DI UNA NUOVA ISCRIZIONE?

L’Ivass ha fornito un chiarimento in merito a quanto è riportato nel Regolamento numero 40/2018.  

L’Ivass ha fornito un chiarimento in merito al Regolamento Ivass 40/2018 e in particolare al fatto se gli addetti all’attività di distribuzione, già iscritti nella sezione E del Rui e successivamente cancellati, debbano conseguire il possesso di un titolo di studio ai fini di una nuova iscrizione.

L’articolo 22, comma 1, lettera c-bis del Regolamento Ivass 40/2018 (così modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) prevede che, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro unico degli intermediari, è, tra l’altro, necessario il possesso di “un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di studio di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente”.

L’entrata in vigore della disposizione, ha ricordato l’Ivass, è disciplinata da una specifica norma transitoria, l’articolo 6 comma 1 del Provvedimento Ivass 97/2020, secondo cui “Gli intermediari iscritti nel Registro alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento (31 marzo 2021) continuano ad operare senza obbligo di conformarsi” al predetto requisito “anche in caso di cancellazione e successiva reiscrizione nel Registro” (articolo 6 comma 4 del citato Provvedimento), facendo salvo il requisito di professionalità maturato da coloro che già svolgono l’attività alla data di entrata in vigore del Provvedimento.

Pertanto, ha concluso l’Ivass, il collaboratore che sia stato cancellato successivamente alla data del 31 marzo 2021 non è tenuto a conseguire il possesso di un titolo di studio ai fini di una nuova iscrizione.

L’istituto di vigilanza ritiene che ai fini della reiscrizione delle persone fisiche che siano state cancellate dalla sezione E del Rui prima del 31 marzo 2021, trovi applicazione l’articolo 31 del Regolamento Ivass 40/2018. In particolare, il requisito di professionalità (in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione al Registro) rimane valido purché la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione e l’aggiornamento professionale sia stato effettuato in conformità a quanto previsto da questa disposizione.

L’Ivass ha infine precisato che, in attesa di una revisione regolamentare, dall’articolo 22 devono intendersi eliminati i riferimenti al titolo di studio “rilasciato a seguito di corso di studio di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge” e al titolo estero “equipollente”, in quanto implicitamente abrogati per effetto delle modifiche che hanno interessato la normativa primaria di riferimento. Per queste ragioni, si richiede il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria o titolo estero equivalente. (fs)

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