La previsione non era contenuta nello schema posto in pubblica consultazione dall’Ivass. E il Tar lo ha accertato.
Una delle disposizioni del Provvedimento Ivass 97/2020 annullate lo scorso giugno dal Tar del Lazio nell’ambito del ricorso presentato dal Sindacato nazionale agenti riguardava l’obbligo in capo agli intermediari assicurativi di comunicare alle compagnie mandanti eventuali accordi di collaborazione con altri intermediari, instaurate ai sensi della legge 221/2012.
Vediamo nel dettaglio. La parte interessata è l’articolo 4, comma 12, lettera B del discusso provvedimento dell’istituto di vigilanza, che andava a modificare l’articolo 42 del Regolamento Ivass 40/2018, inserendo, dopo il comma 4 questa aggiunta (4-bis): La sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 4 (accordo di collaborazione orizzontale, ndr) è comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di assicurazione mandanti interessate.
PERCHE’ SNA HA IMPUGNATO QUESTA DISPOSIZIONE – In via preliminare, il Sindacato nazionale agenti ha fatto riferimento a quanto previsto dall’articolo 22 del decreto legge 179/2012, convertito nella legge 221/2012, che ha introdotto nell’ordinamento la possibilità, per gli intermediari assicurativi (agenti, broker, banche, intermediari finanziari, sim, Poste) di sottoscrivere accordi di collaborazione orizzontale, definendo anche i compiti e le finalità dell’intervento regolatorio (Ivass) in materia, sostanzialmente limitato all’esercizio di poteri di vigilanza sulla corretta applicazione della disposizione e all’adozione di previsioni volte a garantire un’adeguata informativa al consumatore.
È proprio su quest’ultimo passaggio che si è concentrata l’attenzione dello Sna. Il sindacato, infatti, ha ritenuto che le disposizioni gravate, introducendo obblighi generalizzati di comunicazione alle imprese assicuratrici della sottoscrizione di accordi di collaborazione orizzontale, limitino la libertà di stipula di questi accordi, con effetti restrittivi sulla concorrenza. Non solo. Questi stessi obblighi non fanno altro che appesantire gli oneri burocratici che già gravano sugli agenti.
Non finisce qui, perché per lo Sna, in sostanza, si è trattato di una doppia violazione di legge. Innanzitutto perché l’inserimento del comma 4 bis sarebbe stato introdotto nel testo finale nonostante il contenuto dello stesso non avesse formato oggetto della procedura di pubblica consultazione, prevista all’articolo 191, comma quarto, del Codice delle assicurazioni. E poi perché l’obbligo di comunicare all’impresa assicuratrice l’esistenza di collaborazioni orizzontali, posto dalla nuova norma a carico degli intermediari, non troverebbe la sua fonte nella normativa primaria (d.lgs. 179/2012). Lo Sna, infatti, ha sottolineato come quest’ultima sia chiara, nel senso di escludere la partecipazione delle imprese assicuratrici dagli accordi di collaborazione tra agenti, ciò che risulterebbe coerente con la ratio della previsione, volta unicamente a favorire l’arricchimento dell’offerta proposta ai clienti.
C’è inoltre da considerare il fatto che l’obbligo di comunicazione, ha fatto notare lo Sna, offrirebbe il destro a possibili ingerenze delle imprese assicuratrici.
LE OSSERVAZIONI DEL TAR – Il ricorso presentato dallo Sna è stato ritenuto fondato dal Tar del Lazio in quanto sono risultate sussistenti le censure procedimentali lamentate che hanno evidenziato, sotto diversi profili, violazioni delle specifiche garanzie partecipative previste dall’articolo 191 del codice delle assicurazioni private, che disciplina il potere regolamentare dell’Ivass.
Il comma 4 di questo articolo stabilisce che “I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto. All’avvio della consultazione l’Ivass rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell’analisi relativa all’impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all’articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e delle disposizioni regolamentari dell’Ivass, precisando al successivo comma 5, che l’istituto “si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione”.
Il Tar, in sostanza, ha accertato che la previsione che riguardava l’obbligo di comunicazione degli accordi di collaborazione alle imprese di assicurazione mandanti non era contenuta nello schema posto in pubblica consultazione.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall’Ivass, il Tar non ha avallato la tesi secondo cui c’era la necessità di adeguare gli obblighi di comunicazione alle regole di Pog (Product oversight governance) contenute nella direttiva (Ue) 2016/97 recentemente modificata dal regolamento delegato Ue 2017/2358. E il Tribunale amministrativo regionale del Lazio non ha condiviso neppure le argomentazioni difensive di Ivass che sosteneva la previgenza dell’obbligo di comunicazione generalizzato dell’esistenza di collaborazioni orizzontali, atteso che le stesse previsioni richiamate dall’istituto di vigilanza (in particolare l’allegato 4 al regolamento n. 40/2018) si riferivano a comunicazioni rivolte al contraente. Un passaggio, questo, già stabilito espressamente dalla legge sulle collaborazioni.
Inoltre, il fatto di tenere conto «delle opposte esigenze in punto di comunicazione delle collaborazioni orizzontali rappresentate da Unipol e da Ania in sede di consultazione» rendeva, «in concreto e alla luce del contenuto delle osservazioni di parte ricorrente accolte da Ivass, necessaria l’attivazione della fase di ulteriore consultazione, prevista dall’articolo 6, comma 3, del regolamento Ivass, 3/2013, la facoltatività della quale, per risultare coerente con la sovraordinata previsione di cui al citato articolo 191, va correlata al contenuto delle modifiche apportate al testo posto in consultazione».
L’Ivass inoltre, aveva rimarcato la carenza di interesse dei ricorrenti, che non avevano dimostrato l’effettiva e negativa incidenza di queste comunicazioni sulla concorrenza. Il Tar, però, ha sottolineato come negli scritti difensivi e nel corso della discussione orale, lo Sna avesse chiarito come le imprese mandanti, «senza violare l’espresso divieto di adottare previsioni contrattuali volte a impedire la stipula di collaborazioni orizzontali», possano porre in essere comportamenti «ostruzionistici, tali da rendere, in concreto, più difficili i rapporti di collaborazione medesima, verso i quali il legislatore 2012 ha invece dimostrato un evidente favore».
Sempre l’istituto di vigilanza aveva invocato la necessità di correlare l’imposto obbligo di comunicazione alla necessità di «garantire la funzionalità e l’accesso al più alto numero di preventivi, nell’interesse del cliente, nel sistema di preventivazione (Preventivass) cui l’intermediario è obbligato ad accedere (art. 132-bis Cap) relativamente ai contratti Rc auto». Ma, secondo il Tar, il provvedimento normativo in materia risultava (al momento di deposito della memoria Ivass) di futura emanazione e comunque posto in consultazione pubblica in un tempo successivo all’emanazione del provvedimento impugnato.
Fabio Sgroi
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