La recente sentenza del Tar del Lazio ha cancellato un ulteriore onere in capo ai distributori.
Non solo l’obbligo in capo agli intermediari assicurativi di comunicare alle compagnie mandanti eventuali accordi di collaborazione con altri intermediari. Il Tar del Lazio, a proposito del Provvedimento Ivass 97/2020 e del ricorso dello Sna, ha sentenziato che gli stessi intermediari non dovranno fornire queste informazioni neppure ai clienti o al mercato affliggendole presso le proprie agenzie o indicandole nei propri siti internet.
Vediamo nel dettaglio. La parte interessata è l’articolo 4, comma 18 del discusso provvedimento dell’istituto di vigilanza, che andava a sostituire l’intero testo dell’articolo 56 del Regolamento Ivass 40/2018 (informativa precontrattuale), inserendo al comma 2 dello stesso, lettera A: «I distributori rendono disponibile per il pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali: l’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere d’incarico».
PERCHE’ SNA HA IMPUGNATO QUESTA DISPOSIZIONE – Il Sindacato nazionale agenti ha ritenuto che questo obbligo implichi un appesantimento degli oneri burocratici gravanti sugli agenti stessi, ricordando come, nel caso specifico, l’articolo 56 n. 3 del Regolamento 40/2018 imponesse già all’intermediario di consegnare al contraente, prima della stipulazione del contratto, un apposito modello nel quale devono essere indicati tutti gli elementi relativi alla compiuta individuazione dell’intermediario stesso.
Secondo lo Sna, l’ampiezza dell’adempimento imposto dalla nuova disposizione, per contro, renderebbe la notizia conoscibile non solo ai clienti interessati, come normativamente previsto, ma anche a qualunque soggetto si rechi presso un’agenzia o ne apra il sito internet e, tra questi, anche gli ispettori e ai funzionari delle imprese mandanti. Secondo quanto si legge nella sentenza, questa osservazione, già formulata in sede di consultazione, era stata espressamente accolta da Ivass.
In sostanza, ci sarebbe un eccesso di contraddittorietà, dal momento che l’introduzione del nuovo testo dell’articolo 56 risultava, appunto, anche in contraddizione con quanto affermato da Ivass in corso di procedimento, «atteso che in tale sede l’istituto aveva dichiarato di accogliere le osservazioni» formulate dallo stesso Sna e da Acb, «volte all’eliminazione della previsione dell’obbligo di pubblicazione dell’esistenza di collaborazioni orizzontali».
Inoltre, l’appesantimento burocratico introdotto, sempre secondo lo Sna, sarebbe incompatibile con la dichiarata finalità di semplificazione del provvedimento 97/2020 e comunque andrebbe ad aggiungersi a ulteriori obblighi di informativa del cliente, in punto di esistenza del rapporto di collaborazione, già previsti da altre disposizioni.
LE OSSERVAZIONI DEL TAR – Il ricorso presentato dallo Sna è stato ritenuto fondato dal Tar del Lazio in quanto sono risultate sussistenti le censure procedimentali lamentate che hanno evidenziato, sotto diversi profili, violazioni delle specifiche garanzie partecipative previste dall’articolo 191 del codice delle assicurazioni private, che disciplina il potere regolamentare dell’Ivass.
Il Tar ha richiamato quanto evidenziato dalla stessa Ivass nell’ambito delle argomentazioni difensive, «laddove l’istituto riconosce di aver introdotto la disposizione per compensare l’eliminazione di previsione di analogo contenuto originariamente posta nell’ambito della proposta di modifica dell’articolo 56 del regolamento n. 40/2018 e dalla quale, proprio su richiesta di Sna, era stata espunta la previsione di rendere disponibili, nei locali dell’agenzia e sul sito internet della stessa l’elenco, l’elenco dei rapporti di libera collaborazione assunti ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221».
Il Tar ha poi considerato come, in sede di consultazione, lo Sna avesse espressamente correlato la richiesta di eliminazione dell’obbligo di pubblicazione ritenendo che «l’elenco dei rapporti di libera collaborazione debbano continuare ad essere riportati solo nell’allegato 4 (da consegnarsi al contraente), innanzitutto per ragioni di compliance con la normativa primaria, che come noto prevede (solo) l’obbligo di comunicazione al cliente che il contratto stipulato è emesso in collaborazione orizzontale, e questa circostanza deve risultare nella documentazione contrattuale relativa alla singola polizza, onde non incorrere in violazione di legge; la disclosure dei rapporti di collaborazione, inoltre, dovrebbe a nostro avviso essere effettuata solo nel caso in cui un contratto venisse effettivamente emesso in collaborazione orizzontale, e non per tutti i contratti (attuale allegato 4 e ipotizzata affissione in agenzia): l’eccesso di informazioni, inutili rispetto al rapporto concluso, si risolve in un appesantimento che complica l’informativa al consumatore e produce un effetto dissuasivo alla lettura».
L’accoglimento della proposta da parte di Ivass, ha fatto notare il Tar, «non poteva intendersi limitata al mero aspetto redazionale dell’eliminazione della previsione, ma doveva ragionevolmente riferirsi, in assenza di esplicita e contestuale diversa indicazione, alle motivazioni sottese alla richiesta medesima, così da non poter legittimamente “riemergere” in altro punto del medesimo provvedimento regolamentare».
Fabio Sgroi
© RIPRODUZIONE RISERVATA











