Fabrizia Fabrici, avvocata, partner di Floreani Studio Legale Associato, commenta una recente pronuncia della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, attraverso una recentissima pronuncia (la sentenza del 15 giugno 2023, n. 17235) ha chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 1751 del codice civile, norma che disciplina l’erogazione dell’indennità di cessazione nell’ambito del rapporto di agenzia. «La previsione normativa», ha commentato in una nota Fabrizia Fabrici, avvocata, partner di Floreani Studio Legale Associato, «si applica anche al rapporto di agenzia di assicurazione e, di riflesso, anche al rapporto di subagenzia, a meno che non sia derogata dagli usi».
L’articolo in questione «riconosce il diritto a percepire l’indennità di cessazione all’agente che ha procurato nuovi clienti al preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti se il preponente riceve ancora (al momento dell’interruzione del rapporto con l’agente/subagente) sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con i clienti da quest’ultimo gestiti».
L’indennità di cessazione, ha fatto notare Fabrici, «non è dovuta quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività. Pertanto, il recesso dell’agente rappresenta per legge un fatto impeditivo del diritto all’indennità».
La Cassazione, attraverso la pronuncia di giugno scorso, ha ricordato che «l’uso del termine “età” nell’articolo 1751 del codice civile, accanto a quelli di “infermità o malattia”, rende evidente la ratio legis come volta a limitare il diritto all’indennità a ipotesi caratterizzate da impedimento assoluto dell’attività idoneo, appunto, a giustificare il recesso. In tale contesto l’età non può che richiamare il concetto di raggiunti limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. Per questa ragione i giudici di legittimità non hanno riconosciuto il diritto all’indennità all’agente receduto dal rapporto per accedere alla pensione anticipata di vecchiaia, evidenziando la oggettiva diversità e non comparabilità dei presupposti della pensione di vecchiaia e della pensione di vecchiaia anticipata». (fs)
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