L’istituto di vigilanza ha fornito 13 risposte ad altrettanti quesiti, in materia di formazione e aggiornamento degli intermediari.
L’Ivass ha fornito 13 risposte in merito ad alcuni quesiti relativi alla modalità di accertamento delle competenze acquisite e al test di verifica.
Quesito: Le disposizioni relative al test di verifica si applicano solo ai corsi in aula o anche ai corsi svolti con modalità equivalenti?
Risposta Ivass: L’articolo 8 del Regolamento Ivass n. 6/2014 ha portata generale. Le prescrizioni in esso contenute si applicano indipendentemente dalle modalità di erogazione del corso (in aula o con modalità equivalenti).
Q. In quali casi il test di verifica deve essere effettuato obbligatoriamente in aula?ù
R. L’obbligo di effettuare il test in aula si riferisce ai corsi di formazione iniziale, indipendentemente dalle modalità con cui detta formazione è stata erogata. Diversamente, l’accertamento delle competenze acquisite a conclusione dei corsi di aggiornamento può essere effettuato anche a distanza.
Q. Il test di verifica deve essere contestuale alla conclusione del corso?
R. L’articolo 8 del Regolamento Ivass n. 6/2014 non impone alcuna contestualità tra la conclusione dei corsi e lo svolgimento del test di verifica delle competenze acquisite. Pertanto, entro termini ragionevoli, l’ente erogatore del corso può fissare liberamente la data di svolgimento del test.
Q. Chi cura lo svolgimento del test di verifica?
R. Per garantire la coerenza dei test con i contenuti dei corsi, il Regolamento Ivass n. 6/2014 stabilisce, al comma 3 dell’articolo 8, che il test di verifica è svolto a cura del soggetto che effettua i corsi, cioé:
– imprese e intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Rui, se impartiscono direttamente la formazione alla rete di cui si avvalgono;
– ente formatore (di cui all’articolo 14, commi 1 e 2, del citato Regolamento) che abbia ricevuto l’incarico da un’impresa o da un intermediario principale iscritto nelle sezioni A, B o D del Rui, per le relative reti di collaboratori, o da un intermediario iscritto nelle sezioni A e B per il proprio aggiornamento.
Q. Quali supporti possono essere utilizzati per eseguire il test in aula? È consentito l’uso di supporti informatici per l’erogazione dei test?
R. Il soggetto che cura lo svolgimento dei test di verifica può determinarne liberamente le modalità di somministrazione, anche avvalendosi di strumenti informatici. Resta fermo il rispetto della previsione di cui all’articolo 8 comma 5 del Regolamento Ivass n. 6/2014, che vieta l’utilizzo di supporti materiali e informatici, come potrebbe essere, nell’uso di computer, il collegamento alla rete web o intranet.
Q. Chi deve identificare i partecipanti al corso e al test?
R. L’identificazione dei partecipanti ai corsi e ai test è posta a cura del soggetto che eroga la formazione/aggiornamento e il test.
Q. Come va accertata l’identità dei partecipanti al test di verifica?
R. L’articolo 8 del Regolamento Ivass n. 6/2014 non disciplina le modalità di accertamento dell’identità dei partecipanti al test di verifica rimettendo alla responsabilità del soggetto che cura lo svolgimento del test la determinazione delle prassi operative da seguire per garantire il rispetto della disciplina regolamentare, in relazione alle diverse modalità utilizzate, ferma la possibilità per l’Istituto di svolgere verifiche sull’adeguatezza degli strumenti adottati.
Q. Chi attesta il superamento del corso di formazione/aggiornamento?
R. L’attestato di superamento del corso da rilasciarsi al partecipante viene sottoscritto dal responsabile della struttura che, avendo effettuato la formazione o l’aggiornamento, ha somministrato il test e ne ha verificato l’esito. Pertanto, l’impresa o l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del Rui, che impartiscono direttamente la formazione o l’aggiornamento, dovranno curare anche lo svolgimento del test e attestare il superamento del corso tramite un proprio responsabile. Diversamente, nel caso in cui per l’erogazione del corso l’impresa o l’intermediario si siano avvalsi di un ente esterno, sarà il responsabile di quest’ultimo a fornire l’attestato.
Q. Chi non ha superato il test finale di verifica deve ripetere il corso?
R. La ripetizione del corso è rimessa alla libera scelta degli interessati, ferma la necessità che il test venga infine superato in tempo utile per il regolare svolgimento dell’attività.
Q. L’obbligo per gli enti che effettuano la formazione o l’aggiornamento di consegnare alle imprese o agli intermediari, dai quali hanno ricevuto l’incarico, la documentazione atta a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test, si riferisce ai soli corsi in aula o anche ai corsi a distanza? Detto obbligo sussiste anche nel caso in cui tutta la relativa documentazione sia stata messa a disposizione del singolo partecipate tramite la piattaforma informatica?
R. Ai sensi dell’articolo 8, comma 7 del Regolamento Ivass n. 6/2014 gli enti che effettuano la formazione o l’aggiornamento devono consegnare alle imprese o agli intermediari, dai quali hanno ricevuto l’incarico, tutta la documentazione atta a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test, indipendentemente dalle modalità di svolgimento (in aula o a distanza). Pertanto, anche nel caso in cui il test di verifica sia svolto on line, deve essere trasmesso ai committenti il verbale delle procedure di esame. Come espressamente precisato, l’obbligo di consegna può essere assolto anche in formato digitale.
La pubblicazione sulla piattaforma informatica accessibile al singolo candidato della documentazione inerente lo svolgimento dei corsi non esonera l’ente formatore dall’obbligo di trasmissione della stessa documentazione al committente che ha organizzato il corso e incaricato l’ente formatore.
Q. Quali cautele devono essere osservate nella gestione dei dati e delle informazioni relative ai corsi e ai test di verifica?
R. Tutte le informazioni relative allo svolgimento dei corsi e dei test devono essere gestite nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. Pertanto l’ente, per quanto attiene al verbale delle procedure di esame, dovrà avere cura di mettere a disposizione dei soggetti dai quali ha ricevuto l’incarico di effettuare la formazione/aggiornamento esclusivamente le informazioni relative ai candidati di pertinenza di ciascuno (tipicamente, la rete distributiva dell’impresa preponente o i collaboratori dell’intermediario). Resta rimessa alla valutazione e all’autonomia del singolo ente l’individuazione delle modalità concrete più idonee.
Q. L’impresa o l’intermediario possono scegliere di erogare la formazione o l’aggiornamento in parte direttamente e in parte avvalendosi di uno o più enti formatori cui affidare la realizzazione di singoli moduli formativi? Qualora l’impresa o l’intermediario scelgano di organizzare la formazione o l’aggiornamento avvalendosi di diversi enti formatori, chi cura lo svolgimento dei test di verifica?
R. L’impresa o l’intermediario possono scegliere di erogare la formazione o l’aggiornamento in parte direttamente e in parte avvalendosi di uno o più enti formatori cui affidare la realizzazione di singoli moduli formativi. Al test di verifica delle competenze acquisite deve provvedere, al termine del singolo modulo formativo, il soggetto (impresa/intermediario/ente formatore) che ha effettuato quel modulo di formazione/aggiornamento. È possibile tuttavia prevedere un unico test finale, purché svolto in concertazione da tutti i soggetti erogatori della formazione, con responsabilità ripartite in relazione al proprio modulo formativo, in conformità agli oneri previsti dall’articolo 8 del Regolamento.
Q. Nel caso in cui il test di verifica delle competenze acquisite sia somministrato on line, quando deve essere redatto il verbale delle procedure di esame?
R. Nel caso in cui il test di verifica delle competenze acquisite all’esito del corso di aggiornamento sia erogato on line, in modalità asincrona, si precisa che, al fine di semplificare le attività degli enti formatori, l’adempimento di cui al comma 7, terzo alinea, dell’articolo 8 (verbale delle procedure di esame) si intende rispettato anche attraverso una verbalizzazione periodica (ad esempio con cadenza trimestrale), utilizzando i tracciati della piattaforma Learning Management System che monitorano il controllo degli accessi ai corsi e i risultati dei test. In ogni caso, il verbale delle procedure d’esame e tutta la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test devono essere approntati entro il termine fissato per l’adempimento dell’obbligo. Se il test di verifica è svolto in aula, il verbale delle procedure di esame deve essere redatto a conclusione della procedura d’esame. (fs)
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