martedì 28 Ottobre 2025

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POLIZZE RISCHI CATASTROFALI: FOCUS SULLA COPERTURA “TERREMOTO”. LE ESCLUSIONI E LE LIMITAZIONI RIGUARDANO…

In alcuni casi, ha evidenziato un report dell’Ivass, nei contratti proposti dalle compagnie è precisato che la garanzia viene prestata “purché l’immobile si trovi in un’area individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti”.

  

La recente indagine sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali condotta dall’Ivass ha evidenziato, fra l’altro, come in tutte le polizze esaminate, la garanzia “terremoto” sia definita un “sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene”, con la precisazione che “le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro”.

La maggior parte delle polizze, si legge nel report, “non contiene alcuna indicazione circa la magnitudo minima del sisma oltre la quale scatta la copertura, mentre 7 (su 34) indicano una soglia minima sulla scala Richter, come certificata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: quattro la fissano al 3.5°, due al 4.0° e una al 5.0°”.

In alcuni casi è precisato che la garanzia viene prestata “purché l’immobile si trovi in un’area individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti”. La garanzia “terremoto” copre sempre i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da un sisma, otto compagnie coprono anche i casi di incendio, scoppio ed esplosione conseguenti al terremoto.

Sette compagnie assicurano anche le spese per: demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica; rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento delle cose mobili assicurate per consentire il ripristino dei locali; pagamento degli onorari dei periti e dei consulenti nominati per l’accertamento del danno e la liquidazione dei sinistri; riprogettazione del fabbricato, compresi gli oneri per la ricostruzione del fabbricato medesimo, a esclusione di eventuali multe, ammende, sanzioni amministrative e altro.

Cinque compagnie indennizzano i danni indiretti come i maggiori costi sostenuti o i minori ricavi conseguiti a seguito dell’evento per interruzione o intralcio della normale attività di impresa: l’indennizzo è riconosciuto per lo più sotto forma di una diaria per il fermo dell’attività.

Una compagnia offre anche assistenza, a seguito del sisma, attraverso l’intervento di una ditta specializzata per svolgere le attività di limitazione del danno e messa in sicurezza.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI – Dalla copertura terremoto, si legge ancora nel report dell’Ivass, sono esclusi i danni causati da: eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e maremoto; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate e non siano in copertura con altra garanzia della medesima copertura assicurativa; furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto.

Inoltre sono esclusi i danni a: il fabbricato, se è già assicurato il “rischio locativo”; immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica, nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell’autorità al momento della sottoscrizione della polizza; beni mobili all’aperto o all’interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tettoie; alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere.

Una compagnia ha previsto che, se nel modulo di polizza è indicato che il fabbricato (sede operativa e pertinenze) è stato oggetto di interventi di riqualificazione a fini antisismici nella sua interezza e integrità, viene applicata una riduzione del premio. Se al momento del sinistro, questa circostanza non risulta provata da adeguata documentazione tecnica, l’indennizzo spettante secondo sarà ridotto del 10%. (fs)

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