sabato 18 Ottobre 2025

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

L’INTERMEDIARIO E’ OBBLIGATO A VERIFICARE LE ASPETTATIVE E LE ESIGENZE DEL POTENZIALE CONTRAENTE E L’ADEGUATEZZA DELLA COPERTURA

Cgpa Europe illustra un caso giudiziario avvenuto in Spagna, che ha visto soccombere un broker perché…

 

L’intermediario assicurativo è obbligato a verificare le aspettative e le esigenze del potenziale contraente, nonché l’adeguatezza della copertura sottoscritta. Questo concetto è ribadito anche a livello giurisprudenziale. Cgpa Europe (compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi), riporta in uno dei suoi osservatori europei degli intermediari assicurativi, un caso giudiziario avvenuto in Spagna.

IL CASO – Una società che distribuiva telefoni cellulari e abbonamenti telefonici si è rivolta al proprio broker assicurativo per stipulare una polizza multirischio includendo la garanzia furto, e ciò a seguito di espressa richiesta dei fornitori di servizi di telefonia mobile per autorizzare la stessa società alla distribuzione dei loro prodotti. Il broker, quindi, ha procurato al cliente una copertura multirischio, a eccezione però della garanzia furto, che dunque non è stata attivata. La polizza, pertanto, è stata emessa e regolarmente rinnovata.

Nove anni dopo, su richiesta del direttore della società assicurata, il broker ha emesso un certificato con tutte le coperture sottoscritte, affermando erroneamente che la copertura è stata prevista anche per il furto. Ma, al verificarsi dello stesso furto, la società assicurata ha chiesto l’indennizzo riguardante la garanzia

Furto ed è stato rifiutato dall’assicuratore, visto che non aveva mai concesso questa copertura. L’assicurato ha chiesto quindi il risarcimento del danno al broker ritenendolo responsabile del danno patito con conseguente intervento dell’assicuratore di Rc professionale del broker.

LA SENTENZA – Il caso è stato portato davanti al Tribunale di prima istanza di Cadice e poi in appello alla Corte d’appello. Quest’ultima ha confermato le conclusioni del Tribunale di primo grado. In pratica il broker è stato ritenuto responsabile, in quanto ha fornito informazioni errate al suo cliente che, sulla base del certificato rilasciato dal broker, ha creduto di essere assicurato contro il furto.

I giudici non hanno accolto le argomentazioni del broker secondo cui, nonostante il rilascio del certificato, spettava all’assicurato verificare le caratteristiche tecniche della copertura sottoscritta e segnalare eventuali discordanze rispetto a quanto richiesto entro un mese dall’emissione della polizza, come previsto dal diritto delle assicurazioni spagnolo.

I giudici hanno affermato che siccome la polizza originale era stata emessa oltre 9 anni prima ed era stata regolarmente rinnovata, il broker non si é mai preoccupato di verificare periodicamente se le esigenze del cliente fossero adeguatamente soddisfatte. I giudici hanno aggiunto che, avendo ricevuto un certificato che attestava l’esistenza della copertura per il furto, l’assicurato non aveva motivo di verificare che la garanzia furto fosse effettivamente operante. Il broker e, di conseguenza, il suo assicuratore della Rc professionale sono stati pertanto condannati a risarcire il loro cliente del danno subito.

IL COMMENTO DI CGPA – In questo caso, ha commentato Cgpa Europe, la decisione dei giudici «ribadisce l’obbligo principale dell’intermediario di verificare le aspettative e le esigenze del potenziale contraente e l’adeguatezza della copertura sottoscritta, confermando una giurisprudenza consolidata che non è esclusiva della Spagna. Si noti, tuttavia, che la causa della controversia è legata esclusivamente al fatto che il broker ha emesso un certificato di propria iniziativa senza rivolgersi alla compagnia. Questo tipo di pratica dovrebbe essere vietato perché, come in questo caso, può portare alla comunicazione di informazioni errate o non aggiornate, se il broker non tiene conto delle eventuali modifiche apportate al contratto nella fase successiva all’emissione. La garanzia assicurativa è prestata dall’assicuratore, spetta quindi a quest’ultimo definire il contenuto del certificato relativo alle coperture prestate». (fs)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN COPERTINA