Un capitolo del report è stato dedicato proprio a questo aspetto. Ecco cosa è emerso.
Un capitolo dell’indagine sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali condotta dall’Ivass ha riguardato i criteri di risarcimento.
Secondo quanto si legge nel report, i danni al fabbricato e al contenuto «sono generalmente coperti secondo la formula “a valore intero”», in base alla quale la somma assicurata indicata in polizza «copre la totalità del valore dei beni assicurati». Se al momento del sinistro il valore accertato dei beni «risulta superiore alla somma assicurata trova applicazione la regola proporzionale prevista dall’articolo 1907 del codice civile, secondo cui se la somma assicurata copre solo una parte del valore complessivo dei beni assicurati, la società corrisponde l’indennizzo in proporzione a tale parte».
Se espressamente prevista, trova applicazione la forma di assicurazione a “primo rischio assoluto”, in base alla quale la compagnia «risponde dei danni entro la somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati, senza la riduzione proporzionale dell’indennizzo prevista dall’articolo 1907 del codice civile».
Inoltre, è generalmente previsto che il fabbricato e il contenuto «possano essere assicurati secondo la formula del cd. “valore a nuovo”, con la quale si intende, per il fabbricato, il “costo di ricostruzione” con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità, e, per il contenuto, il “costo di rimpiazzo” con beni di simile utilità, correntemente offerti sul mercato». (fs)
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