Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che entra nel merito dei requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione e dei requisiti minimi di garanzia e condizioni di operatività delle misure analoghe.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (1° marzo 2024) del decreto attuativo (15 dicembre 2023, n. 232) recante «la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati», la Legge Gelli – Bianco (24/2017) sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure ha compiuto un grandissimo passo avanti.
Il decreto era atteso da anni e finalmente ha visto la luce, dando così piena attuazione alla legge. Il nuovo regolamento è stato emanato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro della Salute e con il ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il regolamento entra nel merito dei requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione (con riferimento all’oggetto della garanzia assicurativa, ai massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative, all’efficacia temporale della garanzia, al diritto di recesso dell’assicuratore, agli obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle strutture e agli esercenti le professioni sanitarie, alle eccezioni opponibili), dei requisiti minimi di garanzia e condizioni di operatività delle misure analoghe (misure analoghe alle coperture assicurative, fondo rischi, fondo riserva sinistri, interoperabilità tra fondo rischi e fondo riserva sinistri, certificazione del fondo rischi e del fondo riserva sinistri, subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, rapporti tra assicuratore e struttura nella gestione del sinistro, funzioni per il governo del rischio assicurativo e valutazione dei sinistri, gestione del rischio assicurativo) e delle disposizioni finali (norme transitorie e di rinvio, clausola di invarianza finanziaria).
Fabio Sgroi
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