Cgpa Europe richiama un caso giudiziario avvenuto in Francia.
L’operato di un broker assicurativo non termina con l’individuazione della polizza più adeguata in base alla rappresentazione del rischio delineata dal cliente, ma si declina nel più ampio dovere di informarlo sul rischio esistente, anche complementare o ulteriore a quello richiesto dal cliente stesso. Cgpa Europe (compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi), nell’ultimo osservatorio europeo degli intermediari assicurativi riporta un caso giudiziario accaduto in Francia.
IL CASO – Nel 2007 una società organizzava uno spettacolo motociclistico sottoscrivendo una polizza assicurativa obbligatoria (valida solo per la durata della gara) attraverso il suo broker, con l’obiettivo di coprire i rischi derivanti all’evento. In fase di installazione dell’attrezzatura dello spettacolo, quattro addetti restavano folgorati: un volontario moriva e altri tre rimanevano feriti. L’organizzatore veniva dichiarato colpevole di omicidio e lesioni colpose e condannato a risarcire le vittime. La società assicuratrice non lo teneva indenne dell’evento in quanto il sinistro si era verificato prima dell’inizio della gara, quindi nella fase preparatoria dell’evento.
Iniziava pertanto un procedimento contro il broker e l’assicuratore, prima innanzi al Tribunal de Grande Instance e, in seguito al rigetto delle proprie istanze, presentava appello alla Corte di Rennes: secondo l’assicurato, la mancanza di copertura della polizza derivava da una violazione dell’obbligo di consiglio e consulenza e dell’assicuratore e del broker nel non aver proposto una copertura adeguata che coprisse anche i rischi connessi alla fase preparatoria dell’evento. Di fronte al rigetto delle richieste in seconda istanza, il reclamante proponeva allora ricorso in Cassazione.
LA SENTENZA – Il 24 febbraio 2021, la Corte d’appello di Rennes respingeva l’appello affermando che la garanzia richiesta dall’organizzatore effettivamente comprendeva la Rc obbligatoria valida per la durata dell’evento. Quello che l’assicurato non aveva invece richiesto era una garanzia specifica che coprisse anche l’installazione delle attrezzature e dei materiali necessari per l’evento, nonché l’impiego di volontari. Aggiungeva inoltre che una semplice lettura dei documenti precontrattuali/contrattuali avrebbe permesso all’organizzatore stesso di conoscere l’oggetto della copertura effettivamente stipulata.
Per la Corte d’appello il broker non aveva alcun obbligo di richiamare l’attenzione del cliente su tutti i rischi connessi alla realizzazione dell’evento o di avvertirlo dei limiti della polizza stipulata. In Cassazione, l’assicurato forniva la prova che anche il broker era convinto che la garanzia stipulata coprisse non solo lo svolgimento dello spettacolo motociclistico, ma anche le fasi precedenti e successive alla gara. Il broker, fornendo una polizza che copriva solo i rischi connessi agli eventi motociclistici senza garantire quelli connessi alla realizzazione dell’evento generale, ha violato il suo obbligo di consiglio e consulenza.
IL COMMENTO DI CGPA – Per Cgpa Europe, la sentenza della Suprema Corte è «una dura condanna dell’operato del broker rilevandone il mancato adempimento del suo dovere di consiglio e consulenza, che non si esaurisce con l’individuazione della polizza più adeguata in base alla rappresentazione del rischio delineata dal cliente, ma si declina nel più ampio dovere di informare il cliente sul rischio esistente, anche complementare o ulteriore a quello richiesto dal cliente stesso. Nel caso di specie, quindi, il broker avrebbe dovuto proporre al cliente una copertura aggiuntiva, relativa all’attività preparatoria dell’evento. Pertanto l’obbligo di consiglio e consulenza rimane anche laddove la polizza permetta, con una semplice lettura, di comprendere quale sia il rischio effettivamente oggetto della garanzia». (fs)
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