Il segretario generale dell’Ivass: «Stiamo lavorando per introdurre tra le norme che disciplinano la distribuzione assicurativa i presidi per un puntuale rispetto di questo diritto. Vogliamo fugare il rischio di applicazioni formali e di ambiguità, per garantire un’applicazione sostanziale della legge».
«Stiamo lavorando per introdurre tra le norme che disciplinano la distribuzione assicurativa i presidi per un puntuale rispetto del diritto all’oblìo oncologico. Vogliamo fugare il rischio di applicazioni formali e di ambiguità, per garantire un’applicazione sostanziale della legge». Lo ha affermato Stefano De Polis, segretario generale dell’Ivass, intervenendo recentemente al corso di formazione in materia assicurativa del sistema Federmanager che ha affrontato, tra l’altro, il tema della legge sul diritto all’oblìo oncologico.
La risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022, ha ricordato De Polis, ha sancito che le compagnie di assicurazione e le banche non dovrebbero discriminare i sopravvissuti a patologie oncologiche rispetto al resto dei consumatori. In particolare, il Parlamento Europeo ha chiesto che, entro il 2025, gli Stati membri garantiscano il diritto all’oblìo a tutti i pazienti europei trascorsi 10 anni dalla fine del trattamento oncologico e dopo 5 anni per i pazienti con diagnosi formulata prima dei 18 anni di età.
La legge 193/2023, ha affermato il segretario generale dell’istituto di vigilanza, «intende far fronte al fenomeno ricorrente per cui, nonostante l’avvenuta guarigione clinica dalla patologia oncologica, gli individui, e sono una parte consistente, subiscono discriminazioni e disparità di trattamento in particolare nell’accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, e nelle procedure di adozione di minori».
In particolare è stato sottolineato come sul mercato si riscontrino «diverse prassi contrattuali che impediscono ai guariti l’apertura o il mantenimento di un’assicurazione sanitaria per malattia o di una polizza vita o che impongono oneri e garanzie accessorie per accedere a servizi finanziari e bancari. A titolo esemplificativo, in alcuni casi, le compagnie assicurative e le banche potevano prevedere premi e tassi di mutuo più elevati ovvero negare la copertura assicurativa e la concessione di un mutuo o di un finanziamento».
COSA PREVEDE LA LEGGE 193/2023 – La legge 193/2023 prevede che: in sede di stipula o di rinnovo dei contratti (bancari, finanziari e assicurativi), non possono essere richieste informazioni concernenti patologie oncologiche da cui la persona fisica contraente sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni ovvero da più di 5 nel caso in cui la patologia sia insorta prima del 21esimo anno di età (le informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano nella disponibilità dell’operatore, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali; se poi le informazioni sono state fornite in precedenza, esse non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio); non è consentito applicare al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi o trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti né richiedere l’effettuazione di visite mediche di controllo o altri accertamenti sanitari; nelle fasi precontrattuali e contrattuali le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi devono, inoltre, informare i contraenti circa il diritto a non fornire informazioni su patologie oncologiche pregresse qualora sussistano i requisiti per l’oblio oncologico.
«Sebbene non siano stati ancora emanati tutti i decreti e provvedimenti attuativi», ha evidenziato De Polis, la legge è in vigore dal 2 gennaio 2024. «Le persone guarite da patologie oncologiche che intendono stipulare un contratto di assicurazione possono pertanto già esercitare il diritto a non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica. Per finalizzare quanto prima gli interventi regolamentari di competenza, l’Ivass ha avviato contatti con il Garante per la protezione dei dati personali, tenuto a vigilare sull’applicazione della legge, e con il mercato». (fs)
© RIPRODUZIONE RISERVATA